DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 14-10-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
                        residenziale pubblico 
 
  1. In attuazione degli articoli 47 e 117,  commi  secondo,  lettera
m),  e  terzo  della  Costituzione,  al   fine   di   assicurare   il
coordinamento della finanza  pubblica,  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni e favorire  l'accesso  alla  proprieta'  dell'abitazione,
entro il 30 giugno 2014,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro
per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  previa  intesa  della
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997,  n.  281,  approvano  con  decreto  le  procedure  di
alienazione degli immobili  di  proprieta'  dei  comuni,  degli  enti
pubblici anche territoriali, nonche' degli Istituti autonomi  per  le
case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni
procedurali previste  dalla  legge  24  dicembre  1993,  n.  560.  Il
suddetto decreto dovra' tenere  conto  anche  della  possibilita'  di
favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti  nei  quali
la proprieta' pubblica e' inferiore al 50  per  cento  oltre  che  in
quelli  inseriti  in  situazioni  abitative   estranee   all'edilizia
residenziale pubblica, al fine di  conseguire  una  razionalizzazione
del patrimonio e una riduzione degli oneri  a  carico  della  finanza
locale.  Le  risorse  derivanti  dalle  alienazioni   devono   essere
destinate   esclusivamente   a   un   programma   straordinario    di
realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale
pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. 
  2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al  comma  1,  si
tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) determinazione del prezzo di vendita delle unita'  immobiliari
in proporzione al canone di locazione; 
    b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purche'  i
soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in
favore dell'assegnatario non  moroso  nel  pagamento  del  canone  di
locazione o degli oneri  accessori  unitamente  al  proprio  coniuge,
qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in  caso  di
rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in  regime
di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio,
purche'  la  convivenza  duri  da  almeno  cinque  anni,  dei   figli
conviventi, dei figli non conviventi; 
    c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.(30) 
  2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un  apposito  Fondo,  che  opera
attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione
di contributi in conto interessi su finanziamenti per  l'acquisto  da
parte dei conduttori  degli  alloggi  di  proprieta'  degli  Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1.
A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari  di  alloggi
di cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa  per  l'acquisizione
dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. A
titolo di dotazione del Fondo e'  autorizzata  la  spesa  nel  limite
massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2015  al
2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono disciplinati i criteri, le  condizioni  e
le modalita' per l'operativita' del Fondo di cui al presente comma. 
  2-ter. All'articolo  1,  comma  48,  lettera  c),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, dopo le  parole:  "monogenitoriali  con  figli
minori" sono inserite le seguenti: ",  da  parte  dei  conduttori  di
alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le  case  popolari,
comunque denominati". 
  2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  istituzioni  finanziarie
nazionali o dell'Unione europea o con  le  relative  associazioni  di
rappresentanza, possono essere disciplinate forme  di  partecipazione
finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine
di  aumentarne  le  disponibilita'  e  rendere  diffuso   sull'intero
territorio nazionale il relativo accesso. 
  3. Nei medesimi accordi, fermo  quanto  disposto  dall'articolo  1,
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,  puo'  essere
prevista la facolta' per le amministrazioni  regionali  e  locali  di
stipulare convenzioni con societa'  di  settore  per  lo  svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli  beni  immobili.
(30) 
  3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal  1°
settembre 2008, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo  per  l'accesso  al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali  con  figli  minori,   con
priorita' per quelli i cui  componenti  non  risultano  occupati  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato La complessiva dotazione del
Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di euro per  l'anno
2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009  e  2010.  Con
decreto del Ministro della gioventu', di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, sono disciplinati, fermo restando il  rispetto  dei  vincoli  di
finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di  cui  al  primo
periodo e le modalita' di funzionamento del  medesimo,  nel  rispetto
delle competenze delle regioni in materia di politiche  abitative.  A
decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e'  altresi'  consentito
anche ai giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni  titolari  di
un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1  della  legge  28
giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista  dal
decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La  dotazione
del Fondo e' incrementata di 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2014 e 2015. ((82)) 
  3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9  agosto  1954,
n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ai sensi  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388,  possono  essere  ceduti  in  proprieta'  agli
aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24  dicembre
1993, n. 560, a prescindere dai criteri  e  requisiti  imposti  dalla
predetta legge n. 640 del 1954. (30) 
  3-quater. Presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione  dello
sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e'  stabilita  in  60
milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e
30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del  fondo
sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti
destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell'ambiente e lo sviluppo  economico  dei  territori  stessi.  Alla
ripartizione  delle   risorse   e   all'individuazione   degli   enti
beneficiari si provvede con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze in  coerenza  con  apposito  atto  di  indirizzo  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  i  profili  finanziari.  Al
relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di  euro  per  l'anno
2009, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni,  per  il
medesimo  anno,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2008-2010,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2008,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero e, quanto a 30 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della  dotazione
del fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
(19) (53) (60) (69) (73) (74) (78) 
  3-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono  disciplinate
le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati
in attuazione del  comma  3-quater.  Le  certificazioni  relative  ai
contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti  privati
sono trasmesse agli Uffici territoriali  del  Governo  che  ne  danno
comunicazione alle Sezioni regionali di  controllo  della  Corte  dei
conti  competenti  per  territorio.  Le  relazioni  conclusive  e  le
certificazioni  previste  dai   decreti   ministeriali   emanati   in
attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con
cui si attribuiscono i contributi di cui al comma  3-quater,  nonche'
il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo  158
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle
certificazioni disciplinate dal presente comma. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art.  3,  comma  6)
che "Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato  di
30 milioni di euro". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 marzo  2010,  n.  121
(in G.U. 1a s.s. 31/3/2010, n.  13)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, commi 2, 3 e 3-ter. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 33, comma 1)
che "E' altresi' rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione  della  predetta
quota e all'individuazione dei beneficiari si  provvede  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con  apposito
atto di indirizzo delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
profili di carattere finanziario". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 8, comma  25-bis)  che
"La disposizione  di  cui  all'articolo  13,  comma  3-quater,  terzo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si  interpreta  nel
senso che i contributi statali concessi a valere  sul  Fondo  per  la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo  del  territorio,
istituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono
assegnati agli  enti  destinatari  per  interventi  realizzati  o  da
realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il  recupero
ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (69) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L.  8  agosto
2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n.
112,  ha  disposto  (con  l'art.  33,  comma  1)  che  "E'   altresi'
rifinanziata di 91,3 milioni di euro, per l'anno  2013,  di  cui  1,3
milioni di euro da  destinare  alle  istituzioni  culturali  comprese
nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre  1996,  n.
534,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  13,   comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla
L. 13 dicembre 2013, n. 137, ha disposto (con l'art. 3, comma 5)  che
"Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno  2013  sul  fondo
per  la  concessione  dei  contributi  per  gli  interventi  di   cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno medesimo". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (74) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
379) che "Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di  30  milioni  di
euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo  13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali  risorse  sono
prioritariamente destinate ad interventi di messa  in  sicurezza  del
territorio". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art.  16,  comma  5)  che
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  13,  comma  3-quater,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta  di  euro
28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto  dei  residui
per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi  di  cui  alla  medesima
autorizzazione di spesa, sono versate  per  l'importo  di  29.126.428
euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il Decreto 31 luglio 2014 (in G.U. 29/9/2014, n. 226)  ha  disposto
(con l'art. 15, comma 1) che "Dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto cessa l'operativita' del Fondo di  garanzia  di  cui
all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 agosto  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
conseguente attribuzione delle relative  attivita'  e  passivita'  al
Fondo".