DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 02/08/2008, n.180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 28-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis
        Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse

  1.  All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007,  n.  164,  le  parole:  "30  giugno 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2008".
  2. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di
cui  all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' differito al 31 dicembre 2008.
  3.  Il  termine  per  il  completamento  delle  procedure  in corso
occorrenti   per   il  reclutamento  del  personale  di  magistratura
ordinaria  e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni
2008  e  2009,  e'  autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed
all'articolo  66,  comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
il  reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3
milioni  di  euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  4.  I termini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno
2004, n. 146, all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n.
148,  e  all'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147,
relativi  all'adozione  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,   sentito   il   Ministro   dell'interno,   concernente   i
provvedimenti  necessari per l'istituzione, nelle province di Monza e
della  Brianza,  di  Fermo  e  di Barletta-Andria-Trani, degli uffici
periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.
  5.  All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le  parole:  "sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2008".
  6.  All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le  parole:  "31  luglio  2008"  sono  sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2008".
  7. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo  le  parole:  "per  quelli  in costruzione," sono inserite le
   seguenti: "con riferimento alla parte organica dei rifiuti,";
b) le  parole:  "tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
   presente  legge"  sono  sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre
   2008".
  8.  Considerata  l'impossibilita'  di  concludere  entro  i termini
attualmente  previsti  le procedure finanziarie ed evitare il sorgere
di   possibili   situazioni   emergenziali,   ai  comuni  delle  aree
individuate  dall'obiettivo  "Convergenza"  del  regolamento  (CE) n.
1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006, aventi popolazione
superiore  a  500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passivita' nei
confronti delle societa' a partecipazione totalitaria affidatarie del
servizio  di  gestione  rifiuti  ed  igiene ambientale nel territorio
comunale, e' erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di
euro di cui 30 milioni nell'anno 2008, 30 milioni nell'anno 2009 e 20
milioni  nell'anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei
limiti  delle  risorse  di cui al presente comma. Alla corresponsione
del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati
comunicati  dai  comuni  interessati,  a pena di decadenza, entro due
mesi  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano gia'
goduto   di   analoghi  benefici  a  seguito  di  commissariamenti  o
dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente
comma  e'  escluso  dal  computo  delle  spese  rilevanti ai fini del
rispetto  delle  disposizioni  del  patto  di  stabilita'. Le risorse
finanziarie  trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono in
suscettibili di pignoramento o sequestro.
  9. Per far fronte all'intervento di cui al comma 8 si provvede, nel
limite  di  90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il
2009  e  60  milioni  di euro per il 2010, a valere sulle risorse del
Fondo  per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
  10.  All'articolo  3  del  decreto-legge  31 dicembre 2007, n. 248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1,  le  parole:  "30 giugno 2008" sono sostituite dalle
   seguenti: "30 giugno 2009";
b) il comma 2-bis e' abrogato.
  11.  All'articolo  8-bis,  comma  1,  del decreto-legge 31 dicembre
2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008,  n.  31,  le  parole:  "30  giugno  2008" sono sostituite dalle
seguenti: "28 febbraio 2009".
  12.  I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre
2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni   di   legge   di  attuazione  della  devoluzione  delle
competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
  13. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
  14.  All'articolo  27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n.  31,  le  parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2008".
  15.  All'articolo  28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n.  31,  le  parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2008".
  16.  All'articolo  12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n.  31,  le  parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2009" e le parole: "entro il 30 giugno
2008"  sono  sostituite  dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2008".
Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si
applica  il  disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43.
  17.  Per  l'anno  2008  non  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'articolo  1,  commi  648  e 651, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e,  al  fine  di  garantire  l'assunzione  di ricercatori nelle
universita'  e  negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo
1,  commi  650  e  652,  della  medesima  legge,  limitatamente  allo
stanziamento  previsto  per l'anno 2008 e al netto delle risorse gia'
utilizzate  nell'anno  2007,  sono  utilizzate per il reclutamento di
ricercatori  delle  universita'  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 7,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo
di  ricercatori  degli enti di ricerca, con le modalita' previste dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro di comparto e nei limiti
dell'organico  vigente  presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7
del  decreto  legislativo  5  giugno 1998, n. 204, anche in deroga al
limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma
643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' abrogato.
  18.   Il   Comitato   nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario  (CNVSU)  di  cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, e' prorogato, nella composizione esistente alla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data,
fino   al   completamento   delle   procedure  occorrenti  a  rendere
effettivamente  operativa  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2,
commi  da  138  a  141,  del  decreto-legge  3  ottobre 2006, n. 262,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Per  le  attivita'  di  funzionamento  del  CNVSU  e  del Comitato di
indirizzo  per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le
risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall'articolo 2,
comma  142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. (3) ((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3  agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 23, comma 20) che "il
termine  di  cui  all'articolo  4-bis,  comma 18, del decreto-legge 3
giugno  2008,  n.  97,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2
agosto  2008,  n.  129,  e'  prorogato,  senza  oneri  per la finanza
pubblica,  fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere
effettivamente  operativa  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il
31 dicembre 2009".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  30  dicembre  2009,  n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che   "Il   termine   di   cui  all'articolo  4-bis,  comma  18,  del
decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al completamento
delle   procedure   occorrenti  a  rendere  effettivamente  operativa
l'Agenzia  nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica".