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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 61

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-4-2008.
Decreto-Legge convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 103 (in G.U. 07/06/2008, n.132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-4-2008

Art. 2

1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:
Anni di riferimento 2008 2009 2010
Ministero della giustizia 3.616.000 29.959.000 20.429.000
Ministero della pubblica istruzione 10.900.000 0 0
Ministero per i beni e le attività culturali 1.116.000 10.190.000 13.287.000
Ministero dei trasporti 486.000 4.768.000 4.107.000
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.