DECRETO-LEGGE 2 luglio 2007, n. 81

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 (in SO n.182, relativo alla G.U. 17/08/2007, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 18-8-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15
         Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti

  1.  Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella
stagione  estiva  e  di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento
del  comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di
pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche,
e' autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro
per  la  concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a
bordo  di  pescherecci  operanti  nelle aree di mare per le quali sia
stata  prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita'
di  pesca.  I  contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla
normativa  comunitaria.  Le  disponibilita' del piano triennale della
pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale
in  connessione  con  le  misure  di  cui  al  presente  comma,  sono
incrementate della somma di 5 milioni di euro.
  ((  1-bis.  Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica,
il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e' esteso anche al settore della
pesca,  nel  rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in
materia  di  aiuti  nel  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14
settembre  2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della
citata  legge  n.  296  del  2006,  le  parole:  "della  pesca," sono
soppresse.
  1-ter.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui al comma
1-bis,  valutato  in  200.000  euro  a  decorrere  dall'anno 2008, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del decreto-legge 1°
ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244. ))
  2.  Le persone fisiche e le societa' semplici di cui all'articolo 5
del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, di' cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
effettuare  la  regolarizzazione  di  cui all'articolo 13 del decreto
legislativo   18   dicembre   1997,   n.   472,   limitatamente  alla
inosservanza,   nell'anno   2006,   delle   disposizioni  concernenti
l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33,
34  e  35,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che
venga  effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo
o  dell'acconto  e  degli interessi moratori, escluse in ogni caso le
sanzioni,   di  cui  allo  stesso  articolo  13  del  citato  decreto
legislativo n. 472 del 1997.
  3.  All'articolo  2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del  comunicato relativo al completamento delle operazioni
di   aggiornamento  catastale  per  gli  immobili  interessati"  sono
sostituite dalle seguenti: (( "entro il 30 novembre 2007" )).
  ((  3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
"14-bis.  Gli  indicatori di normalita' economica di cui al comma 14,
approvati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze,
hanno   natura   sperimentale   e   i  maggiori  ricavi,  compensi  o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter.  I  contribuenti  che  dichiarano  un  ammontare  di  ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori  di  cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti
automatici  e  in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore
motivare   e   fornire   elementi   di   prova  per  gli  scostamenti
riscontrati".
  3-ter.   Per  l'anno  d'imposta  2006,  i  soggetti  in  regime  di
contabilita'  semplificata  di  cui agli articoli 18 e 19 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  sono  esonerati dall'obbligo previsto dal
comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione
di  cui  al  precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti
nei  registri  nazionali,  regionali e provinciali istituiti ai sensi
della  legge  7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n.
266,  e  successive  modificazioni,  e  per gli iscritti all'anagrafe
delle  organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale istituita ai
sensi  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni.   Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
disciplinati  i  termini  e  le  modalita'  per la semplificazione, a
favore  dei  soggetti  di  cui  al  periodo precedente, relativamente
all'anno  d'imposta  2007,  degli adempimenti relativi all'obbligo di
cui al presente comma.
  3-quater.  All'articolo  2,  comma  38, del decreto-legge 3 ottobre
2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006,  n.  286,  le  parole:  "entro la data del 30 giugno 2007" sono
sostituite  dalle  seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007".
))
  4.  Anche  al  fine  di realizzare una migliore distribuzione degli
oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1,
del   decreto-legge   28  dicembre  2006,  n.  300,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "30
giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
  5.  All'articolo  20,  comma  4,  del decreto legislativo 25 luglio
2005,  n.  151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007".
  ((  5-bis.  Al  fine  di concorrere al risanamento del settore e di
soddisfare  i  bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e
industriali,  all'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1055,  le  parole:  "30 settembre 2007" sono sostituite
   dalle seguenti: "30 novembre 2007";
b) al  comma  1056,  le  parole:  "sei  anni"  sono  sostituite dalle
   seguenti: "sette anni".
  5-ter.  All'onere  derivante dalla disposizione di cui alla lettera
b)  del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  5,  comma  3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244.
  6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire  l'accesso  al  credito  dei  giovani di eta' compresa tra i
diciotto  e  i  quaranta  anni  e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio   dei  ministri  un  apposito  fondo  rotativo,  dotato  di
personalita'   giuridica,   denominato:  "Fondo  per  il  credito  ai
giovani",  con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche  fideiussorie,  alle  banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo  onere  si  provvede  mediante corrispondente utilizzo delle
risorse  del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19,
comma  2,  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006, n. 248, come integrato
dall'articolo  1,  comma  1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche
giovanili  e  le  attivita'  sportive,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita'  di  organizzazione  e  di  funzionamento  del Fondo per il
credito  ai  giovani,  di  rilascio  e di operativita' delle garanzie
nonche'  le  modalita'  di  apporto  di ulteriori risorse al medesimo
Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.
  6-bis.  All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  le  parole:  "gli  articoli  24  e  26"  sono  sostituite dalle
seguenti: "l'articolo 24".
  6-ter.  All'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, il
comma 484 e' sostituito dal seguente:
"484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  giugno  2002,  n.  112, e successive modificazioni,
ovvero   una   delle  societa'  dalla  stessa  controllate,  acquista
nell'anno  2007  gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla
legge  4  dicembre  1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un
controvalore   non   inferiore   a   180  milioni  di  euro.  A  tale
compravendita  si  applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del
prezzo  di  vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da
effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla
base  delle  valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento,
ove  necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni
immobili  suscettibili  di  trasferimento  e  la  ricostruzione della
documentazione  catastale  ad essi relativa sono affidati all'Agenzia
del  territorio.  Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e
di  accatastamento  sono  posti  a carico delle gestioni liquidatorie
interessate  sulla  base  di  apposita  convenzione  da stipulare con
l'Agenzia   del   territorio.   La   convenzione   provvede  anche  a
disciplinare  modalita',  flussi  informativi  e  tempi necessari per
l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia". ))