DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche ((, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli)).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire  la
liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari  opportunita'  sul
territorio nazionale e il  corretto  ed  uniforme  funzionamento  del
mercato,  nonche'  ad  assicurare  ai  consumatori  finali   migliori
condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e  servizi  sul
territorio nazionale, in conformita' al principio  comunitario  della
concorrenza e alle regole sancite dagli articoli  81,  82  e  86  del
Trattato istitutivo della Comunita' europea. 
  2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, e  17  agosto  2005,  n.  174,  e
l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita',  da  presentare
allo  sportello  unico  del  comune,  laddove  esiste,  o  al  comune
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente,  e  non
possono essere subordinate al rispetto del  criterio  della  distanza
minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti  alla  presenza
di altri soggetti svolgenti la  medesima  attivita',  e  al  rispetto
dell'obbligo  di  chiusura  infrasettimanale.  Sono  fatti  salvi  il
possesso  dei  requisiti   di   qualificazione   professionale,   ove
prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti  urbanistici  ed
igienico-sanitari. ((11)) 
  3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui  al  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  7  luglio
1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 30  giugno  2003,  n.
221, sono soggette alla sola dichiarazione  di  inizio  attivita'  ai
sensi  della  normativa  vigente,  da  presentare  alla   Camera   di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura  competente,  e  non
possono essere subordinate  a  particolari  requisiti  professionali,
culturali e  di  esperienza  professionale.  Sono  fatti  salvi,  ove
richiesti dalla normativa vigente,  i  requisiti  di  onorabilita'  e
capacita' economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attivita'
di  facchinaggio  non  sono  necessari  i  requisiti   di   capacita'
economico-finanziaria  di  cui  alla   lettera   b)   del   comma   1
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro  delle
attivita'  produttive  30  giugno  2003,  n.  221.  Resta  salva   la
disciplina   vigente   per   le   attivita'    di    disinfestazione,
derattizzazione  e  sanificazione  ed  in  ogni  caso  le   attivita'
professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo
nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di  tutela  del
lavoro e della salute ed in particolare del  decreto  legislativo  19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa
in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79. 
  5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di
inizio  attivita'  da  presentare   all'amministrazione   provinciale
territorialmente competente ai sensi della normativa  vigente,  fatto
salvo  il  rispetto  dei  requisiti  morali  e  professionali,  della
capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti
dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice della strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: "2 Le autoscuole sono soggette  a  vigilanza
amministrativa e  tecnica  da  parte  delle  province."  Al  comma  3
dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  la
parola: "autorizzazione" e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni
di inizio attivita'" e le parole da: "e per la limitazione"  a:  "del
territorio" sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  al  primo  periodo,  le  parole:
"senza autorizzazione" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "senza  la
dichiarazione di inizio attivita' o  i  requisiti  prescritti"  e  le
parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"da euro 10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7  dell'articolo
1 del decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  17
maggio 1995, n. 317, sono abrogati. 
  5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a:  "comma
2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o  giuridiche,
le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione  di
inizio attivita'. Il titolare"; 
    b) al comma 5, primo periodo,  le  parole:  "L'autorizzazione  e'
rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti:  "La  dichiarazione
puo' essere presentata da chi"; 
    c) al comma 6,  le  parole:  "L'autorizzazione  non  puo'  essere
rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione  non
puo' essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite
dalle seguenti: "e da coloro"; 
    d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio  della
autorizzazione di cui al comma 2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per la dichiarazione di inizio attivita'". 
  5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, al comma 4, secondo periodo,  le  parole:  "gestione  diretta  e
personale dell'esercizio e dei  beni  patrimoniali"  sono  sostituite
dalle seguenti: "proprieta' e gestione diretta, personale,  esclusiva
e permanente dell'esercizio, nonche' la  gestione  diretta  dei  beni
patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ";  nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita'  di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di  tutti
i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria  che
deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere  preposto  un
responsabile didattico, in organico quale dipendente o  collaboratore
familiare ovvero  anche,  nel  caso  di  societa'  di  persone  o  di
capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,  che  sia  in
possesso dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppresso:  Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  5-quater. All'articolo 123, comma 5,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  le  parole:  "o  istruttore  di
guida" sono sostituite dalle seguenti: "e  istruttore  di  guida  con
almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  5-quinquies.  All'articolo  123,  comma  5,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o,  nel  caso
di societa' od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse. 
  5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, al  comma  8,  alinea,  le  parole:  "L'autorizzazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9,
alinea, le parole: "L'autorizzazione  e'  revocata"  sono  sostituite
dalle seguenti: "L'esercizio  dell'autoscuola  e'  revocato  dopo  il
comma 9 e' inserito il  seguente:  "9-bis.  In  caso  di  revoca  per
sopravvenuta  carenza  dei   requisiti   morali   del   titolare,   a
quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato
potra' conseguire una nuova idoneita'  trascorsi  cinque  anni  dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione". 
  5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti  di  idoneita'"  sono
inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e  periodica,
con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli
insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ",  cui  si
accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti
dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Nelle  more  possono   accedere
all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno  presentato  la
relativa domanda antecedentemente alla data di' entrata in vigore del
presente decreto. 
  5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
    "11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in
forma professionale o, comunque, a fine  di  lucro  al  di  fuori  di
quanto  disciplinato  dal  presente  articolo  costituisce  esercizio
abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  10.000  a
euro 15.000. Si applica inoltre  il  disposto  del  comma  9-bis  del
presente articolo". 
  5-novies. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei  trasporti
emana una o piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita'
di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari. 
  5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il  confronto  dei
corrispettivi richiesti dalle autoscuole per  l'educazione  stradale,
l'istruzione  e  la  formazione  dei  conducenti,  il  Ministro  dei'
trasporti, con proprio decreto,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, stabilisce un modello unificato nel  quale  ciascun
esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la
competente  amministrazione  provinciale,  nonche'  le  modalita'  di
esposizione e informazione per l'utenza. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni  legislative  e  regolamentari  statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 
  7. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le  disposizioni
normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5. 
  8. Dopo il quinto comma dell'articolo  1  della  legge  11  gennaio
1979, n. 12, e' inserito il seguente: 
  "L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non  e'  richiesta
per i soggetti abilitati allo svolgimento  delle  predette  attivita'
dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza,  che  operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.". 
  9. All'articolo 9, comma 4, del  decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione  che
le  relazioni  di  traffico  proposte  nei  programmi  di   esercizio
interessino localita' distanti piu' di 30 km  da  quelle  servite  da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi
di linea oggetto di concessione statale. La distanza di  30  km  deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei  comuni  in  cui  sono  ricomprese  le  localita'  oggetto  della
relazione di traffico". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 12, comma 4-bis) che
" A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al  comma  2
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.40,  e  successive
modificazioni, si applicano anche  in  caso  di  esercizio  congiunto
dell'attivita'  di  estetista  con  altra  attivita'  commerciale,  a
prescindere dal criterio della prevalenza".