DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 48.
                    ((Riassegnazione di risorse))

  1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "sono riassegnate" sono sostituite dalle seguenti:
"possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo".
  ((1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate
nel   corso   dell'anno   2007,  permangono  per  l'anno  2008  nelle
disponibilita'  del  fondo  di cui al comma 2 del citato articolo 148
sul  capitolo  di  bilancio numero 1650 dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme
da   rendere   indisponibili   sulle  contabilita'  speciali  di  cui
all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
ai  fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa
confluite,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  601,  della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per
il  funzionamento delle istituzioni scolastiche" iscritti nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte
alle  esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la
riallocazione,  tramite  giro  fondi,  tra  le  contabilita' speciali
intestate  agli  uffici  scolastici  provinciali  e l'assegnazione ad
istituzioni scolastiche anche di altra provincia.
  1-quater.  All'articolo  2,  comma  554, lettera d), primo periodo,
della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244, sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: ", nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti
alle medesime regioni".))