DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
Regime transitorio per l'operativita'  della  revisione  delle  norme
                     tecniche per le costruzioni 
 
  1.  Il  termine  di  cui  al  comma  2-bis  dell'articolo   5   del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia'  prorogato  al  31  dicembre
2007, ai sensi dell'articolo 3, comma  4-bis,  del  decreto-legge  28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2007, n.  17,  e'  differito  al  30  giugno  2009.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  28  APRILE  2009,  N.   39,   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. 
  2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale  delle
norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre  2005,  durante  il
periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato  decreto-legge
n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  186
del 2004,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, in alternativa all'applicazione  della  suddetta  revisione
generale e' possibile l'applicazione del citato decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14  settembre  2005,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  222  del  23
settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei  lavori  pubblici
20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4  maggio  1990,  9
gennaio 1996 e 16  gennaio  1996,  pubblicati,  rispettivamente,  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del  5  dicembre
1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del  7
maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127
del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n.  24  del  29  gennaio
1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del  5
febbraio 1996. 
  3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche'
per quelle per le quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  abbiano
affidato lavori o  avviato  progetti  definitivi  o  esecutivi  prima
dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme  tecniche
per  le  costruzioni  approvate  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  14  settembre  2005,  continua  ad
applicarsi la normativa  tecnica  utilizzata  per  la  redazione  dei
progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo. 
  4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma
2, il differimento del termine di cui al comma 1  non  opera  per  le
verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi
agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la
cui  funzionalita'  durante  gli  eventi   sismici   assume   rilievo
fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche'  relativi
agli edifici e  alle  opere  infrastrutturali  che  possono  assumere
rilevanza  in  relazione  alle  conseguenze  di  un  loro   eventuale
collasso,  di  cui  al  decreto  del  Capo  del  dipartimento   della
protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo  2,  commi
2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del
29 ottobre 2003. 
  5. Le verifiche tecniche di cui  all'articolo  2,  comma  3,  della
citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3274
del 2003, ad esclusione degli edifici e  delle  opere  progettate  in
base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a
cura dei rispettivi proprietari  ((entro  il  31  dicembre  2023))  e
riguardare in via prioritaria edifici  e  opere  ubicati  nelle  zone
sismiche 1 e 2. (19) (21) (24) (26) 
  6. Con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e'
istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  una  commissione  consultiva,  con
rappresentanti delle regioni  e  degli  enti  locali,  nonche'  delle
associazioni   imprenditoriali   e   degli    ordini    professionali
interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme
tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi
che si rendano necessari, previa intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, alla  scadenza  del  periodo  transitorio
indicato al comma 1. 
  7. La partecipazione alla commissione di cui al  comma  6  non  da'
luogo alla corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita',  o
rimborsi spese. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni  dalla
L. 26 febbraio 2011, n. 10  (in  S.O.  n.  53/L  relativo  alla  G.U.
26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in  relazione
al comma 5 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il
termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella
tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 5 del
presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5,  del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,  comprese  anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di  cui  all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' differito al 31
dicembre 2012". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
421)  che  "Il  termine,  di  cui  all'articolo  20,  comma   5   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,  n.  31,  e  successive
modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe  di
ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  29  marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2004, n. 139, e' prorogato al 31 marzo 2013".