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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (in SO n. 249, relativo alla G.U. 30/11/2007, n. 279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024)
Testo in vigore dal:  1-12-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 39-ter

((Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica
e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture
da noleggio e autoambulanze))
((
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, nel punto 12:
1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo" è sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1.000 litri";
2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri";
b) alla tabella A, nel punto 13:
1) la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" è soppressa;
2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;" è sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1.000 litri";
3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri".
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
))