DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (in SO n. 249, relativo alla G.U. 30/11/2007, n. 279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 21-bis.
      Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano
                     "Contratti di quartiere II"

  1.  Alla  scadenza  del  termine  del  31  dicembre  2007,  di  cui
all'articolo  4,  comma  150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive   modificazioni,   ed   all'articolo   13,  comma  2,  del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2006,  n.  51, le risorse
originariamente   destinate   ai   programmi   costruttivi   di   cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  ((non
assegnate  a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma))
, sono destinate al finanziamento delle proposte gia' ritenute idonee
e  non  ammesse  al precedente finanziamento tra quelle presentate ai
sensi  dei  decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27  dicembre  2001,  30  dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati
rispettivamente  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
162  del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2003   e  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27  gennaio  2004,
concernenti  il  programma  innovativo  in  ambito  urbano denominato
"Contratti  di  quartiere II". Nell'ambito delle predette risorse una
quota   fino  a  60  milioni  di  euro  e'  altresi'  destinata  alla
prosecuzione  degli  interventi  di  cui  all'articolo 1, comma 1008,
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli
articoli  163  e  seguenti  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione
dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
  2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sono stabilite le
modalita'  di  ripartizione  delle  risorse  di cui al comma 1, primo
periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e le modalita'
di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, su proposta del
Ministro  delle  infrastrutture,  e'  autorizzato  ad  iscrivere, nei
limiti  degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento  netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  delle  risorse  finanziarie
depositate  sui  conti  correnti  di  tesoreria  n.  20126 e n. 20127
intestati  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, in un fondo
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini
del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.
  4.  Le  regioni  che  hanno  finanziato  con  propri fondi tutte le
proposte  di  "Contratti  di  quartiere  II"  gia' ritenute idonee in
attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003
possono  utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi
programmi  aventi caratteristiche analoghe a quelle dei "Contratti di
quartiere  II" che saranno individuati con il decreto di cui al comma
2.