stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 settembre 2007, n. 147

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-9-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 (in G.U. 26/10/2007, n.250).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-8-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129 ))
.
1-bis. La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione è ripetuta dopo ulteriori tre anni.