DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

note: Entrata in vigore del decretto: 4-8-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (in G.U. 03/10/2007, n.230).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2010)
Testo in vigore dal: 13-8-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
   Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di
      incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza

  1.  All'articolo  230,  comma  1  del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle
regole  di  comportamento  degli  utenti"  sono aggiunte, in fine, le
seguenti:  ", con particolare riferimento all'informazione sui rischi
conseguenti  all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche".
  ((2.  I  titolari  e  i gestori degli esercizi muniti della licenza
prevista  dai  commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931,  n.  773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi
ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di
intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti,  nonche'  chiunque
somministra  bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o aree
pubblici  ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di
bevande   alcoliche  e  superalcoliche  alle  ore  3  e  non  possono
riprenderla  nelle  tre  ore  successive,  salvo che sia diversamente
disposto  dal  questore  in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza.
  2-bis.  I  titolari  e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui
agli  articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere
la  vendita  per  asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle
ore  24  alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore
in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
  2-ter.  I  divieti  di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
effettuate  nella  notte  tra  il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella
notte tra il 15 e il 16 agosto.
  2-quater.  I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che
proseguano  la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso
almeno  un'uscita  del locale un apparecchio di rilevazione del tasso
alcolemico,  di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione
dei  clienti  che desiderino verificare il proprio stato di idoneita'
alla  guida  dopo  l'assunzione  di  alcool.  Devono altresi' esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che
riproducano:
    a)  la  descrizione  dei  sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
    b)  le  quantita',  espresse  in centimetri cubici, delle bevande
alcoliche  piu'  comuni  che  determinano  il  superamento  del tasso
alcolemico  per  la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. ((7))
  2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti
della  licenza  di  cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del
testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  di cui al regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive modificazioni, sono
autorizzati  a  svolgere  nelle  ore pomeridiane particolari forme di
intrattenimento     e    svago    danzante,    congiuntamente    alla
somministrazione  di  bevande  alcoliche,  in  tutti  i  giorni della
settimana,  nel  rispetto  della  normativa vigente in materia e, ove
adottati,  dei  regolamenti  e delle ordinanze comunali, comunque non
prima  delle  ore  17  e  non  oltre  le  ore 20. Sono fatte salve le
autorizzazioni  gia'  rilasciate  per  lo  svolgimento delle forme di
intrattenimento  e  svago di cui al presente comma nelle ore serali e
notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di
cui al regio decreto n. 773 del 1931)).
  ((3.  L'inosservanza  delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e
2-quinquies  comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  euro  5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate,
nel  corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto
ai  commi  2,  2-bis  e 2- quinquies e' disposta la sospensione della
licenza  o  dell'autorizzazione all'esercizio del-l' attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a
trenta  giorni,  secondo  la  valutazione  dell'autorita' competente.
L'inosservanza  delle  disposizioni di cui al comma 2-quater comporta
la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a
euro 1.200)).
  4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i
contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 54, comma 2)
che  "Le  disposizioni  di  cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del
decreto-legge  3  agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2  ottobre  2007,  n.  160,  introdotto dal comma 1 del
presente  articolo,  si applicano, per i locali diversi da quelli ove
si  svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere
dal  terzo  mese  successivo  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge".