DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
Testo in vigore dal: 12-4-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
    ((Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la
     disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi
             nell'ambito di una prestazione di servizi.
               Procedura d'infrazione n. 1998/2127.))

  ((1.  Al  testo  unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla
seguente:  "b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza
della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver
richiesto  il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo";
    b)  all'articolo  27,  dopo  il  comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma
1  siano  dipendenti  regolarmente  retribuiti  dai datori di lavoro,
persone  fisiche  o  giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato
membro  dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da
una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al
quale   la  prestazione  di  servizi  ha  luogo,  unitamente  ad  una
dichiarazione  del  datore  di  lavoro  contenente  i  nominativi dei
lavoratori  da  distaccare  e  attestante  la  regolarita' della loro
situazione  con  riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro
nello  Stato  membro  dell'Unione europea in cui ha sede il datore di
lavoro.  La  comunicazione  e'  presentata allo sportello unico della
prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno".))