DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
Testo in vigore dal: 12-4-2007
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-ter
              ((Norme per l'attuazione di disposizioni
                  comunitarie in materia agricola))

  ((1.  Nell'ambito  del  regime  di  pagamento  unico  previsto  dal
regolamento  (CE)  n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
il  pagamento  degli  aiuti comunitari riferiti ai titoli speciali da
soccida,  inclusi  in  domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate
dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente decreto, e' effettuato dagli organismi
pagatori  competenti  con la stessa ripartizione percentuale prevista
dall'articolo  1-bis,  comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
  2.  Al  fine di assicurare la regolare applicazione della normativa
comunitaria,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del presente decreto, l'Agenzia per le
erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  senza  nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica,  istituisce  il  Registro  pubblico
informatico  dei  diritti  di reimpianto del settore vitivinicolo, di
cui  ai  regolamenti  (CE)  n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999,  e  n.  1227/2000  della  Commissione,  del  31 maggio 2000. Le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi
del   sistema   informativo  agricolo  nazionale  (SIAN),  comunicano
all'AGEA  i  dati  relativi  a  tali  diritti  e  provvedono  al loro
tempestivo aggiornamento.))