DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
Testo in vigore dal: 12-4-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
  Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e
   societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104.
        ((Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia
       delle Comunita' europee C-197/03 dell'11 maggio 2006.))

  1. L'articolo 2450 del codice civile e' abrogato.
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 143, la parola: "maturati" e' sostituita dalla seguente: "pagati".
  3.  Le  ritenute  sugli  interessi  e  i canoni maturati fino al 31
dicembre  2003  e  pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti
non residenti di cui all'articolo 26-quater, comma 1, del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono
restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-quater, comma
1,  lettere  a)  e  b),  i quali, ai fini del recupero delle ritenute
restituite,   utilizzano   la  modalita'  di  compensazione  prevista
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
  4.  I  compiti  assegnati  all'Agenzia  delle  entrate ai sensi del
presente  decreto  sono  svolti  con  le  risorse umane e finanziarie
assegnate a legislazione vigente.
  5.  Agli  oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
((valutati  in  26 milioni di euro per l'anno 2007)), si provvede con
quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di
cui  all'articolo  1.  Tali  maggiori entrate affluiscono in apposita
contabilita'  speciale  intestata  al Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  per  le politiche fiscali e una quota parte
delle  stesse, pari a 26 milioni di euro, e' riversata nell'anno 2007
all'entrata   del   bilancio   dello  Stato.  Il  conto  speciale  e'
impignorabile.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  di  cui  ai  commi  2  e 3, anche ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.  Gli  eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7,  secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima
della  data  di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui   al   periodo  precedente,  sono  tempestivamente  trasmessi  al
Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.
  ((7-bis.   Al   fine   di  adeguare  la  normativa  nazionale  alle
prescrizioni  della  giurisprudenza  comunitaria di cui alla sentenza
della  Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee C-197/03 dell'11
maggio  2006,  all'articolo  11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' abrogato;
    b)  al  comma 2, le parole: "indicati al comma 1" sono sostituite
dalle  seguenti:  "1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992" e
le  parole:  "della differenza fra le somme versate e quelle dovute a
norma  del  citato  comma  1"  sono sostituite dalle seguenti: "delle
somme versate";
    c)  al comma 3, le parole: "nella misura del tasso legale vigente
alla  data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle  seguenti:  "nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni". ))