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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
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Testo in vigore dal:  12-4-2007
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Art. 3

Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e
societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104.
((Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006.))


1. L'articolo 2450 del codice civile è abrogato.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: "maturati" è sostituita dalla seguente: "pagati".
3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'articolo 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-quater, comma 1, lettere a) e b), i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
((valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007))
, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.
((7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: "indicati al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992" e le parole: "della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "delle somme versate";
c) al comma 3, le parole: "nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni". ))