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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
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Testo in vigore dal:  12-4-2007
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Art. 2

Promozione della candidatura della città di Milano
all'Esposizione universale del 2015
1. Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalità del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalità di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unità previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento
((e nell'esecuzione))
dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del
((codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al))
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.