DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche ((, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli)).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 2-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
                Portabilita' del mutuo; surrogazione 
 
  1. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((7)) 
  2. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((7)) 
  3. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((7)) 
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((7)) 
  4. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)). ((7)) 
  4-bis. Nell'ipotesi di cui  ((ai  commi  2  e  3,  ultimo  periodo,
dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, e  successive  modificazioni))  non  si  applicano  l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  601,  ne'  le  imposte  indicate
nell'articolo 15 del medesimo decreto. ((7)) 
  4-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   comma   4-bis,
valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando,  quanto  a  2,5
milioni di euro  per  l'anno  2007  e  a  decorrere  dall'anno  2009,
l'accantonamento relativo al  medesimo  Ministero  e,  quanto  a  2,5
milioni  di  euro  per  l'anno  2008,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della solidarieta' sociale. 
  4-quater. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e  trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli  eventuali  decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo  comma,  numero  2),  della
citata legge n. 468 del  1978.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto".