DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche ((, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli)).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 31-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e
di valorizzazione dell'autonomia scolastica.  Misure  in  materia  di
rottamazione di  autoveicoli.  Semplificazione  del  procedimento  di
cancellazione dell'ipoteca per  i  mutui  immobiliari.  Revoca  delle
concessioni per la progettazione e la costruzione di  linee  ad  alta
velocita' e nuova disciplina  degli  affidamenti  contrattuali  nella
revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia.  Entrata  in
                               vigore. 
 
  1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  e  successive
modificazioni,  i  licei,  gli  istituti  tecnici  e   gli   istituti
professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti  finalizzati
al conseguimento di un diploma di  istruzione  secondaria  superiore.
Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226  del  2005,  al  primo
periodo  del  comma  6  sono  soppresse  le  parole:  "economico,"  e
"tecnologico", e il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  "8.  I
percorsi  del  liceo  artistico  si  articolano  in   indirizzi   per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo  decreto
legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo  2
e gli articoli 6 e 10. 
  1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui  al
comma  1  sono  riordinati  e  potenziati  come  istituti  tecnici  e
professionali, appartenenti  al  sistema  dell'istruzione  secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma
di cui al medesimo comma l; gli  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del  lavoro  e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale,  con
la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli
enti locali. 
  1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al  comma
1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso  il  quale  i
regolamenti possono  comunque  essere  adottati,  sono  previsti:  la
riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento
nell'ambito di  ampi  settori  tecnico-professionali,  articolati  in
un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in  aree
di indirizzo; la  scansione  temporale  dei  percorsi  e  i  relativi
risultati di apprendimento; la previsione di  un  monte  ore  annuale
delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti  del  monte  ore
complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e tecnologico
dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  e  del  monte  ore
complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma  605,
lettera f), della legge 27 dicembre  2006,  n.  296;  la  conseguente
riorganizzazione  delle  discipline  di  insegnamento  al   fine   di
potenziare le  attivita'  laboratoriali,  di  stage  e  di  tirocini;
l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore. 
  1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono  adottati  entro
il 31 luglio 2008. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30  DICEMBRE  2008,  N.
207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2009, N. 14. 
  1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 61)). 
  1-sexies. All'attuazione  dei  commi  da  1-bis  a  1-quinquies  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  2. Fatta salva l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e  nel
rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni,  possono
essere costituiti, in ambito  provinciale  o  sub-provinciale,  "poli
tecnico-professionali"  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti
professionali,   le   strutture   della   formazione    professionale
accreditate ai sensi dell'articolo  1,  comma  624,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e le strutture  che  operano  nell'ambito  del
sistema dell'istruzione e  formazione  tecnica  superiore  denominate
"istituti tecnici superiori" nel quadro  della  riorganizzazione  di'
cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta
formativa, comprensiva  della  formazione  tecnica  superiore,  delle
regioni, che concorrono alla loro  realizzazione  in  relazione  alla
partecipazione delle strutture formative di competenza  regionale.  I
"poli", di natura consortile, sono costituiti  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine  di
promuovere in modo stabile e organico  la  diffusione  della  cultura
scientifica e tecnica e  di  sostenere  le  misure  per  la  crescita
sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri
organi da definire nelle  relative  convenzioni.  All'attuazione  del
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte  salve  le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di  Bolzano,  in  conformita'  ai  loro  statuti  e  alle
relative norme di attuazione. 
  3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15,  comma  1,  dopo  la  lettera  i-septies)  e'
aggiunta la seguente: "i-octies)  le  erogazioni  liberali  a  favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e  paritari
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di  istruzione
di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e  successive  modificazioni,
finalizzate all'innovazione tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e
all'ampliamento  dell'offerta  formativa;  la  detrazione  spetta   a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito  tramite
banca  o  ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241."; 
    b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e'  aggiunta  la
seguente: "o-bis) le erogazioni  liberali  a  favore  degli  istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo  di
lucro appartenenti al sistema nazionale di  istruzione  di  cui  alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive  modificazioni,  finalizzate
all'innovazione    tecnologica,     all'edilizia     scolastica     e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del  2  per  cento
del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura  massima  di
70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; 
    c) all'articolo 147, comma  1,  le  parole:  "e  i-quater)"  sono
sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)". 
  4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di  euro
per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2009,
si provvede: 
    a)  per  l'anno  2008,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'
esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo  5-ter  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a  tale  fine
sono vincolate per essere  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato nel predetto anno. Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le  modalita'
per la determinazione delle somme  da  vincolare  su  ciascuna  delle
predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento; 
    b)  a  decorrere  dal  2009  mediante  corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  comma  3,  anche   ai   fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui   all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai  sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle  misure  di
cui al presente comma, sono tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative. 
  6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione  riferisce,  dopo  due
anni  di  applicazione,  alle  competenti  Commissioni   parlamentari
sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3. 
  7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al  comma  3
non possono far parte  del  consiglio  di  istituto  e  della  giunta
esecutiva delle istituzioni scolastiche.  Sono  esclusi  dal  divieto
coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore
a 2.000 euro in  ciascun  anno  scolastico.  I  dati  concernenti  le
erogazioni liberali di cui  al  comma  3,  e  in  particolare  quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate,  sono
dati personali agli effetti del codice in materia di  protezione  des
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere  dal
periodo di imposta in corso dal 1 gennaio 2007. 
  8-bis. Al  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le  parole:  "costituito  dal
sistema"  sono  inserite  le  seguenti:  "dell'istruzione  secondaria
superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono  soppresse;
al medesimo comma, le parole: "Esso e' il secondo grado in cui"  sono
sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di  istruzione  di  cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nel
secondo ciclo"; 
    b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8
sono soppressi; 
    c) all'articolo 3, comma 2,  ultimo  periodo,  sono  soppressi  i
riferimenti agli articoli 6 e 10; 
    d) all'allegato B, le parole da: "Liceo  economico"  fino  a:  "i
fenomeni economici e sociali" e da:  "Liceo  tecnologico"  fino  alla
fine sono soppresse. 
  8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31,  comma  2,  del
decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  sono  escluse  le
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile
1994,  n.  297,  che  fanno  riferimento  agli  istituti  tecnici   e
professionali. 
  8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225
del medesimo articolo, al fine  di  favorire  il  contenimento  delle
emissioni  inquinanti  e  il  risparmio  energetico  nell'ambito  del
riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza  sostituzione  e  non  spettano  in  caso  di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla  data
della rottamazione medesima. Il medesimo contributo  e  il  beneficio
predetti sono estesi alle  stesse  condizioni  e  modalita'  indicate
nelle citate disposizioni anche alle autovetture  immatricolate  come
euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al  31  dicembre  2007.
(3) 
  8-quinquies. All'articolo 1, comma 225,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, dopo  le  parole:  "di  domicilio,"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,".(3) 
  8-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218. (7) 
  8-septies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218. (7) 
  8-octies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218. (7) 
  8-novies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218. (7) 
  8-decies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218. (7) 
  8-undecies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218. (7) 
  8-duodecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  8-sexies  a
8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
dei presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di  cui
ai commi 8-septies e 8-novies  per  i  mutui  immobiliari  estinti  a
decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  stessa  legge  di
conversione  e  sono   abrogate   le   disposizioni   legislative   e
regolamentari statali incompatibili con le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 8-sexies a 8-undecies e le  clausole  in  contrasto  con  le
prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono  nulle  e
non comportano la nullita' del contratto. 
  8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a  8-duodecies
estinti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e  la  cui  ipoteca  non  sia  stata
ancora cancellata alla medesima data, il termine  di'  cui  al  comma
8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte
del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. 
  8-quaterdecies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010,  N.  141,
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218. (7) 
  8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la  realizzazione  del
Sistema  alta  velocita'  avvenga  tramite  affidamenti  e  modalita'
competitivi conformi alla normativa vigente  a  livello  nazionale  e
comunitario, nonche' in tempi e con limiti di' spesa compatibili  con
le priorita' e  i  programmi  di  investimento  delle  infrastrutture
ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari  imposti
dal  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   188,   al   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale  e  degli  impegni  assunti
dallo  Stato  nei  confronti  dell'Unione  europea  in  merito   alla
riduzione del disavanzo e del debito pubblico: 
    a) sono  revocate  le  concessioni  rilasciate  alla  TAV  S.p.A.
dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto  1991  limitatamente  alla
tratta Milano-Verona e  alla  sub-tratta  Verona-Padova,  comprensive
delle relative interconnessioni, e il 16  marzo  1992  relativa  alla
linea Milano-Genova, comprensiva delle relative  interconnessioni,  e
successive loro integrazioni e modificazioni; 
    b)  e'   altresi'   revocata   l'autorizzazione   rilasciata   al
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo  5
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000, n. 138 T, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  nella
parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la
societa' TAV S.p.A. relativo alla progettazione e  costruzione  della
linea   Terzo   valico   dei   Giovi/Milano-Genova,   della    tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova. 
  8-sexiesdecies.  Per  effetto  delle  revoche  di  cui   al   comma
8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati  da  TAV  S.p.A.
con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo
1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI  S.p.A.  e  i
relativi atti integrativi prevedono  la  quota  di  lavori  che  deve
essere affidata dai contraenti generali ai terzi  mediante  procedura
concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie. 
  8-septiesdecies. COMMA ABROGATO DAL  D.L.  25  GIUGNO  2008,  N.112
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Ove la revoca di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia
durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al
solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o
conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto
amministrativo  oggetto  di  revoca   all'interesse   pubblico,   sia
dell'eventuale  concorso  dei  contraenti   o   di   altri   soggetti
all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto   con
l'interesse pubblico". 
  8-undevicies.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  25  GIUGNO  2008,  N.112
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  8-vicies. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  le  relative
norme di attuazione, anche  con  riferimento  alle  disposizioni  del
titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti  in  cui
prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
attribuite. 
  8-vicies semel. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e  sara'  presentato  alle  Camere  per  la
conversione in legge. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.  29,  comma
1) che "Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1,  commi
228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3
ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per  l'acquisto  di  autovetture  e  di
veicoli di cui al comma 227 della stessa legge,  nuovi  ed  omologati
dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva
o  doppia,  del  motore  con  gas  metano  e  GPL,  nonche'  mediante
alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296,  e  dell'articolo  13,  commi  8-quater   e   8-quinquies,   del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31  dicembre
2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati  prima  del
1° gennaio 1999." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto".