DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (in SO n.223, relativo alla G.U. 28/11/2006, n.277).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                  Misure in materia di riscossione 
 
 
  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, le parole da: "la maggioranza" fino a: "ed" sono soppresse. 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
"6-bis. L'attivita'  di  riscossione  a  mezzo  ruolo  delle  entrate
indicate dal comma 6, se esercitata dagli  agenti  della  riscossione
con esclusivo riferimento alla riscossione  coattiva,  e'  remunerata
con un compenso  maggiorato  del  25  per  cento  rispetto  a  quello
ordinariamente previsto, per la riscossione delle  predette  entrate,
in attuazione dell'articolo 17". 
  3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 17: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'aggio di cui al
comma 1 e' a carico del debitore: 
      a) in misura determinata con il  decreto  di  cui  allo  stesso
comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte
a ruolo, in caso di pagamento  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte
dell'aggio e' a carico dell'ente creditore; 
      b) integralmente, in caso contrario"; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:  "3-bis.  Nel  caso
previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui al commi 1 e 2 e' a carico: 
      a) dell'ente  creditore,  se  il  pagamento  avviene  entro  il
sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; 
      b) del debitore, in caso contrario"; 
      3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Nei casi di cui al comma 6, lettera  a),  sono  a  carico  dell'ente
creditore  le  spese  vive  di  notifica  della  stessa  cartella  di
pagamento"; 
    b)  nell'articolo  20,  comma  3,  le  parole:  "comma  6"   sono
sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter". 
  4. All'articolo 3 del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
"7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7,
primo periodo, i privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
chiunque prestate  o  comunque  esistenti  a  favore  del  venditore,
nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di  acquisto
dei beni oggetto di locazione  finanziaria  compresi  nella  cessione
conservano  la  loro   validita'   e   il   loro   grado   a   favore
dell'acquirente, senza bisogno di alcuna  formalita'  o  annotazione,
previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale". 
  5. All'articolo 3, comma  22,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole: "commi 118 e 119"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comma 118". 
  6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente: 
"Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi). - 1.  Salvo  che
per  i  crediti  pensionistici  e  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 545, commi  quarto,  quinto  e  sesto,  del  codice  di
procedura civile, l'atto di pignoramento  dei  crediti  del  debitore
verso  terzi  puo'  contenere,  in  luogo  della  citazione  di   cui
all'articolo 543, secondo comma, numero 4,  dello  stesso  codice  di
procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente
al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: 
    a) nel termine di quindici giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
pignoramento, per le somme per le quali il  diritto  alla  percezione
sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; 
    b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 
  2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2". 
  7. All'articolo  35  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 25 e' inserito il seguente: 
"25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi da  riscuotere
mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli
agenti  della  riscossione,  previa  autorizzazione   del   direttore
generale ed al fine di acquisire copia  di  tutta  la  documentazione
utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui  i  debitori
morosi  sono  titolari  nei  confronti  di  soggetti  terzi,  possono
esercitare le facolta' ed i poteri previsti  dagli  articoli  33  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633". 
  8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). -  1.  Decorso
inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma  1,  l'agente  della
riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72  e  72-bis
del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti  del  codice  di
procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione  delle  azioni
esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere  a
soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo  o  dei
coobbligati,  di  indicare  per  iscritto,  ove  possibile  in   modo
dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. 
  2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma  1  e'  fissato  un
termine  per  l'adempimento  non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla
ricezione. In caso di inadempimento,  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n.  471.  All'irrogazione  della  relativa  sanzione   provvede,   su
documentata segnalazione dell'agente della riscossione  procedente  e
con le modalita' previste dall'articolo 16,  commi  da  2  a  7,  del
decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  l'ufficio  locale
dell'Agenzia  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio
fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta. 
  3. Gli agenti della riscossione possono  procedere  al  trattamento
dei dati acquisiti ai  sensi  del  presente  articolo  senza  rendere
l'informativa prevista dall'articolo 13  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196". 
  9. Nel  titolo  II,  capo  I,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e'  inserito
il seguente: 
"Art.   48-bis.   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle   pubbliche
amministrazioni).  -  1.  Le   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e le societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo  superiore
a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via  telematica,  se  il
beneficiario e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento  derivante
dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per  un  ammontare
complessivo pari almeno a tale importo e, in  caso  affermativo,  non
procedono al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
riscossione  competente  per  territorio,  ai   fini   dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
  2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1". 
  10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. La riscossione volontaria della tariffa  puo'  essere  effettuata
con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, previa convenzione  con  l'Agenzia  delle  entrate.  La
riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi'
essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto  dall'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  a  seguito  di
procedimento ad evidenza pubblica". 
  11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, dopo la parola: "locali"  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: ", nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". 
  12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, dopo  le  parole:  "comma  7,"  sono  inserite  le  seguenti:
"complessivamente denominate agenti della riscossione,". 
  13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente: 
"Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti
d'imposta). - 1. In sede di  erogazione  di  un  rimborso  d'imposta,
l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta  iscritto
a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica  apposita
segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il  ruolo,
mettendo a disposizione  dello  stesso,  sulla  contabilita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1,  del  decreto  del  Direttore  generale  del
dipartimento delle entrate del Ministero delle  finanze  in  data  1°
febbraio 1999, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  4
febbraio 1999, le somme da rimborsare. 
  2. Ricevuta la segnalazione di  cui  al  comma  1,  l'agente  della
riscossione notifica all'interessato una  proposta  di  compensazione
tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a  ruolo,  sospendendo
l'azione di recupero ed invitando  il  debitore  a  comunicare  entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 
  3.  In  caso  di  accettazione  della  proposta,   l'agente   della
riscossione movimenta le somme di cui al comma  1  e  le  riversa  ai
sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente  dovuto  a
seguito dell'iscrizione a ruolo. 
  4. In  caso  di  rifiuto  della  predetta  proposta  o  di  mancato
tempestivo  riscontro  alla  stessa,  cessano   gli   effetti   della
sospensione di cui al comma 2 e l'agente della  riscossione  comunica
in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  che  non  ha  ottenuto
l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. 
  5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive
sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2,  nonche'  un
rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24,  comma  1,  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28  dicembre
1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a  copertura  degli
oneri sostenuti  per  la  gestione  degli  adempimenti  attinenti  la
proposta di compensazione. 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
approvate  le  specifiche  tecniche  di   trasmissione   dei   flussi
informativi previsti  dal  presente  articolo  e  sono  stabilite  le
modalita' di movimentazione e  di  rendicontazione  delle  somme  che
transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche'  le
modalita' di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese  previsti
dal comma 5". 
  14.  Nel  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,   dopo
l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
"Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Puo'
essere  effettuato  mediante  la  compensazione  volontaria  di   cui
all'articolo 28-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate  iscritte  a
ruolo  dall'Agenzia   delle   entrate.   Tuttavia,   l'agente   della
riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di  cui  al  comma  1
dello stesso articolo 28-ter, formula la  proposta  di  compensazione
con riferimento a tutte le  somme  iscritte  a  ruolo  a  carico  del
soggetto indicato in tale segnalazione. 
  2. Le altre  Agenzie  fiscali  e  gli  enti  previdenziali  possono
stipulare  una  convenzione   con   l'Agenzia   delle   entrate   per
disciplinare  la  trasmissione,  da  parte  di  quest'ultima,   della
segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in
cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a  ruolo  da
uno dei predetti enti creditori. Con  tale  convenzione  e'  regolata
anche la suddivisione, tra gli stessi enti  creditori,  dei  rimborsi
spese spettanti all'agente della riscossione". 
  15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo  13  aprile
1999, n. 112, e' sostituito dal seguente: 
"2.  L'agente  della  riscossione  puo'  essere   rappresentato   dai
dipendenti delegati ai sensi  del  comma  1,  che  possono  stare  in
giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione
della causa, nei procedimenti relativi: 
    a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo  101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    b) al ricorso di cui all'articolo 499  del  codice  di  procedura
civile; 
    c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma,  numero
4, del codice di procedura civile". 
  16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si
interpreta nel senso che le disposizioni  nello  stesso  previste  si
applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n.
311. 
  17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi  previsti
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e'
dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso  degli  oneri  sostenuti
per  garantire  il  servizio  di   riscossione.   Le   modalita'   di
trasmissione dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle  spese
relativi  alle  operazioni  di  riscossione  sono  disciplinati   con
convenzione  stipulata  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e  gli   enti
interessati. 
  18. All'articolo 36  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il
costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto  del
costo delle aree occupate  dalla  costruzione  e  di  quelle  che  ne
costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette  aree,
ove non autonomamente acquistate in precedenza,  e'  quantificato  in
misura  pari  al  maggior  valore  tra  quello  esposto  in  bilancio
nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e,  per
i fabbricati industriali, al  30  per  cento  del  costo  complessivo
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla
produzione o trasformazione di beni"; 
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    "7-bis. Le disposizioni del comma 7 si  applicano,  con  riguardo
alla quota capitale dei canoni, anche ai  fabbricati  strumentali  in
locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto  dovuto  ai
sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del  periodo
precedente"; 
    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    "8. In deroga all'articolo 3, comma  1,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei  diritti
del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7  e  7-bis  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  anche  per  le  quote  di
ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati  acquistati
o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. 
    In tal caso, ai fini  della  individuazione  del  maggior  valore
indicato al comma 7, si tiene conto del  valore  delle  aree  esposto
nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata  in  vigore  della
presente  disposizione  e  del  valore   risultante   applicando   le
percentuali di cui al comma 7 al costo  complessivo  del  fabbricato,
risultante  dal  medesimo  bilancio,  assunto  al  netto  dei   costi
incrementativi capitalizzati e delle  rivalutazioni  effettuate.  Per
ciascun fabbricato il residuo  valore  ammortizzabile  e'  pari  alla
quota di costo  riferibile  allo  stesso  al  netto  delle  quote  di
ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti  calcolate  sul
costo complessivo". 
  19. All'articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo  21  novembre
1997, n. 461, le parole: "il mutuatario e  il  cessionario  a  pronti
hanno diritto al credito d'imposta sui  dividendi  soltanto  se  tale
diritto sarebbe spettato, anche su opzione,  al  mutuante  ovvero  al
cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al
cessionario a pronti si applica  il  regime  previsto  dall'art.  89,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se
tale regime sarebbe stato applicabile al  mutuante  o  al  cedente  a
pronti". 
  20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti  stipulati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  21. All'articolo 1, comma 496, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, le parole: "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20
per cento". 
  22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4  luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' sostituito dal seguente: 
"13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano  alle
perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per  le  perdite  relative  ai  primi  tre  periodi
d'imposta formatesi in periodi anteriori  alla  predetta  data  resta
ferma l'applicazione dell'art.  37-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
  23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4  luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' sostituito dal seguente: 
"11. Le disposizioni di cui  ai  commi  9  e  10  hanno  effetto  con
riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a  periodi
d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore
del presente  decreto.  Per  i  redditi  delle  societa'  partecipate
relativi a periodi d'imposta  precedenti  alla  predetta  data  resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600". 
  24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si  applica  nel  testo  vigente
alla data del 3 luglio 2006. 
  25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 188 e' inserito il seguente: 
"Art. 188-bis (Campione d'Italia). -  1.  Ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle  persone  fisiche,  i  redditi  delle  persone  fisiche
iscritte nei registri anagrafici  del  comune  di  Campione  d'Italia
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso  comune  per
un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati
in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto
forfetariamente del 20 per cento. 
  2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro  debito
d'imposta in euro. 
  3. Ai fini  del  presente  articolo  si  considerano  iscritte  nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le  persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le  quali,  gia'
residenti  nel   comune   di   Campione   d'Italia,   sono   iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica". 
  26. Le disposizioni dell'articolo 188-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del
presente articolo, si  applicano  a  decorrere  dall'anno  2007.  Per
l'anno 2006, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  188  del
medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3  luglio
2006. 
  27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4  luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' abrogato. 
  28. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222. 
  29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo
51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti
dal comma 25 dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione di  cui  alla  lettera
g-bis)  del  comma  2  si  rende  applicabile  esclusivamente  quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre
anni dalla sua attribuzione; 
    b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la  societa'
risulti quotata in mercati regolamentati; 
    c)  che  il  beneficiario  mantenga  per  almeno  i  cinque  anni
successivi all'esercizio  dell'opzione  un  investimento  nei  titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore  delle
azioni al momento dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto  dal
dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti
o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il  reddito  di
lavoro dipendente al  momento  dell'assegnazione  e'  assoggettato  a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la
costituzione in garanzia". 
  30.  L'ultimo  periodo  del   comma   34   dell'articolo   37   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  e'  sostituito  dal  seguente:
"Restano  fermi  gli   obblighi   di   certificazione   fiscale   dei
corrispettivi previsti dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991,  n.
413, e dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996,  n.  696,  nonche'  di  emissione  della
fattura su richiesta del cliente,  fatta  eccezione  per  i  soggetti
indicati all'articolo 1, commi da  429  a  430-bis,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311". 
  31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
"6. I produttori  agricoli  che  nell'anno  solare  precedente  hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per  almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,  sono  esonerati
dal versamento dell'imposta e da tutti  gli  obblighi  documentali  e
contabili,  compresa  la  dichiarazione   annuale,   fermo   restando
l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette  doganali
a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se  acquistano  i
beni o  utilizzano  i  servizi  nell'esercizio  dell'impresa,  devono
emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui  all'articolo
21,  indicandovi  la  relativa  imposta,  determinata  applicando  le
aliquote   corrispondenti   alle   percentuali   di    compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla  separatamente
a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma  cessano
comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare  successivo
a quello in  cui  e'  stato  superato  il  limite  di  7.000  euro  a
condizione che non sia superato il limite di un terzo delle  cessioni
di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non  avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione  o  la
revoca si esercitano con le modalita' stabilite  dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1997,  n.
442, e successive modificazioni". 
  32. All'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997,  n.  446,   recante   individuazione   dei   soggetti   passivi
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la lettera  d)  e'
sostituita dalla seguente: 
"d)  i  produttori  agricoli  titolari  di  reddito  agrario  di  cui
all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli  con  volume
d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si  avvalgono  del
regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sempreche' non abbiano rinunciato  all'esonero  a  norma  del  quarto
periodo del citato comma 6 dell'articolo 34". 
  33. Al fine di consentire la semplificazione  degli  adempimenti  a
carico  del  cittadino  ed  al  contempo  conseguire   una   maggiore
rispondenza  del  contenuto  delle  banche  dati   dell'Agenzia   del
territorio all'attualita' territoriale, a decorrere  dal  1°  gennaio
2007 le  dichiarazioni  relative  all'uso  del  suolo  sulle  singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito  degli
adempimenti  dichiarativi   presentati   agli   organismi   pagatori,
riconosciuti  ai  fini  dell'erogazione  dei   contributi   agricoli,
previsti dalla normativa  comunitaria  relativa  alle  Organizzazioni
comuni di mercato (OCM) del settore agricolo , esonerano  i  soggetti
tenuti all'adempimento previsto  dall'articolo  30  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A  tale  fine  la  richiesta  di
contributi agricoli, contenente la dichiarazione di  cui  al  periodo
precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche  gli
elementi per consentire l'aggiornamento  del  catasto,  ivi  compresi
quelli relativi  ai  fabbricati  inclusi  nell'azienda  agricola,  e,
conseguentemente,  risulta  sostitutiva  per   il   cittadino   della
dichiarazione di variazione colturale da rendere al  catasto  terreni
stesso. Le disposizioni di cui al  periodo  precedente  si  applicano
anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del  fascicolo
aziendale costituito a norma del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.  All'atto  della
accettazione delle suddette dichiarazioni l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento  della
banca  dati  catastale,  attraverso   le   procedure   informatizzate
rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi  del  regolamento  di
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  e
la trasmette alla medesima Agenzia per  l'aggiornamento  della  banca
dati. L'Agenzia del territorio, sulla base delle  suddette  proposte,
provvede ad inserire nei propri atti i nuovi  redditi  relativi  agli
immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali  redditi  producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal
1° gennaio dell'anno in cui viene  presentata  la  dichiarazione.  In
deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare  all'articolo  74,
comma 1,  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342,  l'Agenzia  del
territorio, con apposito  comunicato  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, rende noto, per ciascun  comune,  il  completamento  delle
operazioni  e  provvede  a  pubblicizzare,  per  i  sessanta   giorni
successivi  alla  pubblicazione  del  comunicato,  presso  i   comuni
interessati, tramite  gli  uffici  provinciali  e  sul  proprio  sito
internet,  i  risultati  delle  relative  operazioni   catastali   di
aggiornamento I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e  successive  modificazioni,
avverso la variazione  dei  redditi  possono  essere  proposti  entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato  di  cui
al periodo precedente . Qualora i soggetti interessati non forniscano
le informazioni previste ai sensi del  comma  35  e  richieste  nelle
dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo
incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa  da
euro 1.000 ad euro 2.500;  all'irrogazione  delle  sanzioni  provvede
l'Agenzia del territorio sulla base  delle  comunicazioni  effettuate
dall'AGEA. (21) 
  34. In sede di prima applicazione  del  comma  33,  l'aggiornamento
della banca dati catastale avviene  sulla  base  dei  dati  contenuti
nelle dichiarazioni di cui  al  comma  33,  presentate  dai  soggetti
interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della  Agenzia  del
territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede  ad  inserire
in  atti  i  nuovi  redditi  relativi  agli  immobili  oggetto  delle
variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni  ed
in particolare all'articolo 74, comma  1,  della  legge  21  novembre
2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con  apposito  comunicato  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun  comune,
il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare,  per  i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato,  presso
i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali  e  sul  proprio
sito internet, i risultati delle  relative  operazioni  catastali  di
aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e  successive  modificazioni,
avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il 30
novembre 2007; i nuovi redditi  cosi'  attribuiti  producono  effetti
fiscali dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni
previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471. 
  35. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  del  territorio,
sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative  di
interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi
33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle
procedure  di  interscambio  dati  e  cooperazione  applicativa  resi
disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 
  36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base  delle  informazioni
fornite   dall'AGEA   e   delle   verifiche,    amministrative,    da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i  fabbricati
iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli
che non risultano dichiarati al catasto.  L'Agenzia  del  territorio,
con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende
nota  la  disponibilita',  per  ciascun  comune,  dell'elenco   degli
immobili individuati ai sensi del  periodo  precedente,  comprensivo,
qualora accertata, della data cui riferire la  mancata  presentazione
della dichiarazione al catasto, e provvede  a  pubblicizzare,  per  i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato,  presso
i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e  sul  proprio
sito internet, il predetto elenco, con valore  di  richiesta,  per  i
titolari  dei  diritti  reali,  di  presentazione   degli   atti   di
aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se  questi
ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data  di
pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell'interessato,  alla   iscrizione   in   catasto   attraverso   la
predisposizione delle relative dichiarazioni redatte  in  conformita'
al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite  catastali
dichiarate o attribuite producono effetto  fiscale,  in  deroga  alle
vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della  denuncia
catastale, ovvero, in assenza di tale  indicazione,  dal  1°  gennaio
dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo  periodo.
Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative
per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per  le
violazioni previste  dall'articolo  28  del  regio  decreto-legge  13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 
  37. All'articolo 9, comma  3,  lettera  a),  del  decreto-legge  30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono
inserite le  seguenti:  ",  sempreche'  tali  soggetti  rivestano  la
qualifica di  imprenditore  agricolo,  iscritti  nel  registro  delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,". 
  38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto  del  comma  37
vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono
essere dichiarati al catasto entro e non oltre  il  31  ottobre  2008
fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007.
In tale caso non si applicano le sanzioni previste  dall'articolo  28
del regio decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto  1939,  n.  1249,  e  successive
modificazioni. In caso di inadempienza si applicano  le  disposizioni
contenute nel comma 36. 
  39. I trasferimenti erariali in  favore  dei  singoli  comuni  sono
ridotti  in  misura  pari  al   maggior   gettito   derivante   dalle
disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di  una  certificazione
da parte del comune interessato, le cui modalita' sono  definite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'interno. PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  23  DICEMBRE
2009, N. 191, COME  MODIFICATA  DAL  D.L.  25  GENNAIO  2010,  N.  2,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42. (19) 
  40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1,
E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o
porzioni di immobili destinati ad uso  commerciale,  industriale,  ad
ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi  presentino
autonomia funzionale e reddituale. 
  41. Le unita' immobiliari che per effetto  del  criterio  stabilito
nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione  e  quindi
della rendita devono  essere  dichiarate  in  catasto  da  parte  dei
soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto.  In  caso  di  inottemperanza,   gli   uffici
provinciali dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con  oneri  a
carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701;  in
tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del  regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni,  per
le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge
n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  42. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  del  territorio,
nel rispetto delle disposizioni e nel quadro  delle  regole  tecniche
previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
stabilite le modalita' tecniche e operative per l'applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli  oneri  di  cui  al
comma 41. 
  43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi  dei
commi 40, 41 e 42  producono  effetto  fiscale  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2007. 
  44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal  comma
41, si rende comunque applicabile  l'articolo  1,  comma  336,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi. 
  45. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52  del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.
131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati  classificati
nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento. 
  46. I trasferimenti erariali in  favore  dei  singoli  comuni  sono
ridotti  in  misura  pari  al   maggior   gettito   derivante   dalle
disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di  una  certificazione
da parte del comune interessato, le cui modalita' sono  definite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'interno. PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  23  DICEMBRE
2009, N. 191, COME  MODIFICATA  DAL  D.L.  25  GENNAIO  2010,  N.  2,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42. (19) 
  47. E'  istituita  l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni  sui
trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a
titolo gratuito e sulla  costituzione  di  vincoli  di  destinazione,
secondo  le  disposizioni  del   testo   unico   delle   disposizioni
concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui  al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo  vigente  alla
data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48
a 54. 
  48. I trasferimenti di beni e  diritti  per  causa  di  morte  sono
soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote  sul
valore complessivo netto dei beni: 
    a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul
valore  complessivo  netto  eccedente,  per   ciascun   beneficiario,
1.000.000 di euro: 4 per cento; 
    a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul  valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000  euro:
6 per cento; 
    b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto  grado  e
degli  affini  in  linea  retta,  nonche'  degli  affini   in   linea
collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; 
    c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento. 
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo  gratuito
di beni e diritti e la costituzione di  vincoli  di  destinazione  di
beni  l'imposta  e'  determinata  dall'applicazione  delle   seguenti
aliquote al valore globale dei beni e  dei  diritti  al  netto  degli
oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi  da  quelli  indicati
dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta
congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono
compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti  diversi,  al
valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: 
    a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta  sul  valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,  1.000.000  di
euro: 4 per cento; 
    a-bis)  a  favore  dei  fratelli  e  delle  sorelle  sul   valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000  euro:
6 per cento; 
    b) a favore degli altri parenti fino  al  quarto  grado  e  degli
affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino
al terzo grado: 6 per cento; 
    c) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 
  49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi  48  e
49 e' una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai  sensi
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   l'imposta   si   applica
esclusivamente sulla parte del valore della quota o  del  legato  che
supera l'ammontare di 1.500.000 euro. 
  50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51  a  54  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre  1990,  n.  346,
nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. 
  51.  Con   cadenza   quadriennale,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle  finanze  si  procede  all'aggiornamento  degli
importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della
vita. 
  52. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di  cui  al
decreto  legislativo  31  ottobre  1990,   n.   346,   e   successive
modificazioni; 
    b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 
    c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni; 
    d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. 
  53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per gli  atti  a  titolo  gratuito  fatti,  per  le
scritture  private  autenticate  e  per  le  scritture  private   non
autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  nonche'  per
le successioni apertesi dal 3  ottobre  2006.  Le  stesse  decorrenze
valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti  e
le  dichiarazioni  relativi  alle  successioni  di  cui  al   periodo
precedente. 
  54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47  a
52, per un importo pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  41
milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009,
e' destinata ad un fondo per finanziare interventi volti  ad  elevare
il livello di sicurezza nei  trasporti  pubblici  locali  e  il  loro
sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007. 
  55. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati
come  carburante,  di  cui  all'allegato  I  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, e' ridotta a euro  227,77  per  mille  chilogrammi  di
prodotto. 
  57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di  cui
all'allegato I citato nel comma 56, e' aumentata a  euro  416,00  per
mille litri di prodotto. 
  58. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  5,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior  onere
conseguente alla disposizione di cui al comma 57 e' rimborsato, anche
mediante  la  compensazione  di  cui  all'articolo  17  del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive  modificazioni,  a
seguito della presentazione di apposita dichiarazione  ai  competenti
uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo  le  modalita'  e  con  gli
effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione
fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di  cui  al
titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. 
  59. Per gli interventi finalizzati ad  incentivare  l'installazione
su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di  impianti  a
GPL o a metano per  autotrazione,  e'  autorizzata  la  spesa  di  50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
  60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle  leggi  sulle
tasse automobilistiche,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5  febbraio  1953,  n.  39,  dal  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo
17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le
regioni possono esentare dal pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a  benzina/GPL  o  a
benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1  ed  N1
ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui  all'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  18
novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita' successive. Per  le
medesime  categorie  di  veicoli,  dotate  di  doppia  alimentazione,
restano  ferme  le   agevolazioni   gia'   disposte   da   precedenti
provvedimenti regionali. 
  61.  Le  regioni  possono  esentare  dal  pagamento   della   tassa
automobilistica regionale per cinque annualita' successive i  veicoli
appartenenti alle categorie internazionali  M1  e  N1  su  cui  viene
installato un sistema di alimentazione a GPL o a  metano,  collaudato
in data successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. I suddetti veicoli  devono  essere  conformi  ad  una  delle
seguenti  direttive  o  regolamenti  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE,
del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/  2007,  del  20  giugno
2007. 
  62. Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono  dal  periodo
d'imposta seguente a quello durante  il  quale  avviene  il  collaudo
dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se  il
veicolo  ha  gia'  corrisposto  la  tassa  automobilistica  per  tale
periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene  il  collaudo
dell'installazione  del  sistema  GPL  o  metano  se  l'obbligo   del
pagamento  della  tassa  automobilistica  e'  stato   precedentemente
interrotto ai sensi di legge. 
  63. A decorrere dai pagamenti successivi al  1°  gennaio  2007,  la
tassa automobilistica di  possesso  sui  motocicli  e'  rideterminata
nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente  decreto.
Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto  vengono  ricalcolati
sugli importi della citata tabella 1. 
  64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni  sono  ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui
ai commi 55 e 63. Il presente comma non trova  applicazione  per  gli
anni dal 2023 al 2033. ((Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la
regolazione  finanziaria  e'  definita  con  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da  emanare  entro  il  28  febbraio
2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si  utilizzano
i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno  dall'esercizio  2023
all'esercizio 2029 si procede alla  regolazione  finanziaria  di  una
annualita',  fatta  salva   la   facolta'   regionale   di   disporre
anticipatamente la regolazione di piu' annualita')). (33) 
  65. Alla tabella delle tasse ipotecarie  allegata  al  testo  unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e' sostituita  dalla
seguente: "55,00"; 
    b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti:
"L'importo e'  dovuto  anticipatamente.  Il  servizio  sara'  fornito
progressivamente su base convenzionale ai soli  soggetti  autorizzati
alla riutilizzazione  commerciale.  La  tariffa  e'  raddoppiata  per
richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata"; 
    c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle
formalita' di un determinato giorno: 
    7.1.  per   ogni   soggetto:   4,00   -   L'importo   e'   dovuto
anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente  su  base
convenzionale  ai  soli  soggetti  autorizzati  alla  riutilizzazione
commerciale.  Fino  all'attivazione  del  servizio  di   trasmissione
telematica l'elenco  dei  soggetti  continua  ad  essere  fornito  su
supporto cartaceo a  richiesta  di  chiunque,  previo  pagamento  del
medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto". 
  66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma  65  e  dal
comma 67, al netto di 12 milioni di euro per  l'anno  2006  e  di  10
milioni di euro per 1'anno 2007, e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito  fondo  per  finanziare  le
attivita'  connesse  al  conferimento  ai   comuni   delle   funzioni
catastali.  Il  fondo  di  cui  al   presente   comma   e'   comunque
incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro. 
  67. Il titolo III della tabella  A  allegata  al  decreto-legge  31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
settembre 1954, n.  869,  come  da  ultimo  sostituito  dall'allegato
2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'  sostituito  da
quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. 
  68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo  le  modalita'
stabilite  con   provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   del
territorio. 
  69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  agosto
2005, n. 168, e successive  modificazioni,  le  parole:  "31  ottobre
2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
  70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 506, le parole: "30  novembre"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre". 
  71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 51, comma 4, lettera  a),  le  parole:  "30  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; 
    b) nell'articolo 164, comma 1: 
      1) all'alinea, le parole: "secondo  i  seguenti  criteri"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "solo  se  rientranti  in   una   delle
fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)"; 
      2) alla lettera a), numero  2),  le  parole:  "o  dati  in  uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del  periodo  d'imposta"
sono soppresse; 
      3) alla lettera b), le parole da:  "nella  misura  del  50  per
cento" fino a: "per  i  veicoli  utilizzati  dai  soggetti  esercenti
attivita'  di  agenzia  o  di  rappresentanza  di   commercio"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "nella   misura   dell'80   per   cento
relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui  alle  predette
lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo  n.  285  del
1992, ai ciclomotori e motocicli  utilizzati  da  soggetti  esercenti
attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1)"; nella stessa lettera,
le parole: "nella suddetta misura del 50 per cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento"; 
      4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
      "b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai  dipendenti,  e'
deducibile l'importo costituente reddito di lavoro". 
  72. Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno  effetto  a
partire dal periodo di imposta successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma
71, in deroga all'articolo 3 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,
recante  disposizioni  in  materia  di  statuto   dei   diritti   del
contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in  corso
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Tuttavia,  ai
soli fini dei versamenti in  acconto  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  relative  a  detto
periodo ed a quelli successivi, il contribuente  puo'  continuare  ad
applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400,  sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti  si
provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del  presente
articolo, tenuto  conto  degli  effetti  finanziari  derivanti  dalla
concessione all'Italia da parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea
dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo  27  della  direttiva  n.
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una  misura
ridotta della  percentuale  di  detrazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative  spese  di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La  modifica  e'
effettuata, prioritariamente con  riferimento  alle  disposizioni  in
materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla  lettera  a)  del
comma 71,  in  particolare,  tenuto  conto  degli  effetti  economici
derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma  71  del
presente articolo. 
  73. Nel testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, nel secondo periodo della nota (1)  all'articolo  26,  comma  1,
dopo le parole: "Si considerano compresi negli  usi  industriali  gli
impieghi del gas metano" sono  aggiunte  le  seguenti:  "nel  settore
della distribuzione commerciale,". 
  74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del  decreto-
legge 14 marzo 2005, n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano  fino  al  31  dicembre
2006 alla concessione di incentivi per attivita' produttive,  di  cui
all'articolo 2, comma 203, lettere  d),  e)  e  f),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
  75. Le proposte di contratti di programma gia' approvate  dal  CIPE
ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge  n.  35  del  2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza
del decreto di disciplina  dei  criteri,  delle  condizioni  e  delle
modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del
medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero  dello
sviluppo economico per  l'eventuale  concessione  delle  agevolazioni
sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto  di  cui  al
comma 76. 
  76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74  e
delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse gia' attribuite dal
CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per il finanziamento degli interventi di cui al  predetto  comma
74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni
sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  ai  citati  commi  1  e  2
dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.   80,   sono
prioritariamente utilizzate dal Ministero  dello  sviluppo  economico
per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi
gia' disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e),  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a  seguito  della  riduzione  di
assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre
2005, n. 266, risultano privi, anche  parzialmente,  della  copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui
al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero  dello  sviluppo
economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi
di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico,
con  proprio  decreto,  provvede  a  determinare,  diminuendole,   le
intensita' massime degli aiuti concedibili. 
  77. In relazione alla ritardata attivazione del  Fondo  di  cui  al
comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  le
autorizzazioni di spesa di cui al comma  361  dell'articolo  1  della
medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006,
2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15  e  50  milioni  di  euro.  Le
restanti  risorse  gia'  poste  a  carico  del  Fondo  per  le   aree
sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese,  in
applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro  per
l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno  2007  ed  a  100  milioni  per
l'anno 2008, affluiscono  al  Fondo  unico  per  gli  incentivi  alle
imprese per le finalita' di cui al comma 76. 
  78.  Al  fine  di  assicurare  l'invarianza  del  limite   di   cui
all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  in
conseguenza della deroga di cui  al  comma  74,  il  Ministero  dello
sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare  dei  pagamenti
relativi agli altri strumenti da esso gestiti. 
  79. Allo scopo di  assicurare  il  tempestivo  completamento  delle
iniziative imprenditoriali gia' avviate e che, alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  risultino
avere raggiunto almeno il 55  per  cento  dell'investimento  mediante
agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le  quali  sia  stata
necessaria  la  notifica  alla  Comunita'  europea  ai  sensi   della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,  il  termine  di
cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del  regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 31 luglio  2000,  n.  320,  deve  intendersi
decorrere dall'ultima autorizzazione  amministrativa  necessaria  per
l'esecuzione    dell'opera,    se    posteriore    alla     ricezione
dell'autorizzazione della Comunita' europea. 
  80. All'articolo 1, comma 276, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  "l'Agenzia  del  demanio"  sono
sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro"; 
    b) al secondo periodo, le parole: "l'Agenzia  del  demanio"  sono
sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro"; 
    c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  "L'anticipazione
e'  regolata  con  prelevamento  dall'apposito  conto   corrente   di
tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti". 
  81. All'articolo 1, comma 6-bis,  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: "di proprieta'  di  Ferrovie
dello Stato S.p.a." sono inserite  le  seguenti:  "o  delle  societa'
dalla stessa direttamente o indirettamente controllate"; 
    b) il terzo periodo e' soppresso. 
  82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario  che
costituisce  parte  della  convenzione  accessiva  alle   concessioni
autostradali,  ovvero  della  prima   revisione   della   convenzione
medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  assicura  che  tutte  le
clausole  convenzionali  in  vigore,   nonche'   quelle   conseguenti
all'aggiornamento  ovvero  alla  revisione,  siano  inserite  in  una
convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse  da
quelle  derivanti  dall'aggiornamento  ovvero  dalla  revisione.   La
convenzione  unica  sostituisce  ad  ogni  effetto   la   convenzione
originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi. 
  83. Al fine di garantire  una  maggiore  trasparenza  del  rapporto
concessorio, di adeguare la  sua  regolamentazione  al  perseguimento
degli   interessi   generali   connessi    all'approntamento    delle
infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati  livelli
di sicurezza,  di  efficienza  e  di  qualita'  e  in  condizioni  di
economicita'  e  di  redditivita',  e  nel  rispetto   dei   principi
comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,  le  clausole  della
convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni  caso  adeguate  in
modo da assicurare: 
    a) la  determinazione  del  saggio  di  adeguamento  annuo  delle
tariffe e il riallineamento in  sede  di  revisione  periodica  delle
stesse in ragione dell'evoluzione del traffico,  della  dinamica  dei
costi nonche' del tasso di efficienza  e  qualita'  conseguibile  dai
concessionari; 
    b) la destinazione della extraprofittabilita' generata in  virtu'
dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali; 
    c) il recupero della parte degli introiti  tariffari  relativi  a
impegni di  investimento  programmati  nei  piani  finanziari  e  non
realizzati nel periodo precedente; 
    d) il  riconoscimento  degli  adeguamenti  tariffari  dovuti  per
investimenti  programmati  del  piano  finanziario  esclusivamente  a
fronte  della  effettiva  realizzazione  degli  stessi  investimenti,
accertata dal concedente; 
    e) la specificazione  del  quadro  informativo  minimo  dei  dati
economici,  finanziari,  tecnici  e  gestionali   che   le   societa'
concessionarie trasmettono  annualmente,  anche  telematicamente,  ad
ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e  controllo
nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta,  ANAS  S.p.a.
rende analogamente disponibili al Ministro delle  infrastrutture  per
l'esercizio  delle  sue  funzioni  di  indirizzo,  controllo  nonche'
vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da  parte
di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle
modalita' di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da  parte
dei concessionari; 
    f)  la  individuazione  del  momento  successivamente  al   quale
l'eventuale  variazione  degli  oneri  di  realizzazione  dei  lavori
rientra nel rischio d'impresa del concessionario,  salvo  i  casi  di
forza maggiore o di fatto del terzo; 
    g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per  quanto  riguarda
l'utilizzo a fini reddituali  ovvero  la  valorizzazione  dei  sedimi
destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a  quelli  della
rete autostradale; 
    h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi  di  inadempimento
delle clausole della convenzione imputabile al concessionario,  anche
a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione  della
gravita' dell'inadempimento; 
    i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore  realizzazione
del principio di  effettivita'  della  clausola  di  decadenza  dalla
concessione,   nonche'   di   maggiore   efficienza,   efficacia   ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio  di
partecipazione e del contraddittorio. 
  84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82,  concordati
tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83,
sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione  delle  linee  guida
sulla regolazione dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS),  sono
sottoposti  all'esame   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  (CIPE),  anche  al  fine   di   verificare
l'attuazione degli obiettivi di  cui  al  comma  83.  Tale  esame  si
intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione  entro
quarantacinque giorni dalla richiesta di  iscrizione  all'ordine  del
giorno.  Gli  schemi  di  convenzione,  unitamente   alle   eventuali
osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario.  Il  parere  e'  reso  entro
trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto  termine  senza
che  le  Commissioni  abbiano  espresso  i   pareri   di   rispettiva
competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  29  NOVEMBRE  2008,  N.  185,  CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI CON L. 28 GENNAIO 2009, N.  2.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 28
GENNAIO 2009, N. 2. 
  85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il  comma
5 e' sostituito dai seguenti: 
"5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti
obblighi: 
    a) certificare il bilancio, anche se non  quotate  in  borsa,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1975,  n.
136, in quanto applicabile; 
    b) mantenere adeguati requisiti di solidita'  patrimoniale,  come
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture; 
    c) agire a tutti gli effetti come amministrazione  aggiudicatrice
negli affidamenti di forniture e servizi di  importo  superiore  alla
soglia di rilevanza comunitaria nonche' di  lavori,  ancorche'  misti
con forniture o servizi e in tale veste attuare gli  affidamenti  nel
rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e
successive modificazioni; (3) 
    d) sottoporre gli schemi dei bandi di  gara  delle  procedure  di
aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,  che  deve  pronunciarsi
entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile  decorso
del termine si applica l'articolo 20 della legge 7  agosto  1990,  n.
241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di  lavori
alle  imprese  comunque  collegate  ai   concessionari,   che   siano
realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa  di
avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la  deliberazione
del Consiglio dei ministri  in  data  16  maggio  1997,  relativa  al
divieto di partecipazione all'azionariato stabile di  Autostrade  Spa
di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e
della mobilita'; 
    e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i
conflitti di interesse  degli  amministratori,  e,  per  gli  stessi,
speciali requisiti di onorabilita' e professionalita',  nonche',  per
almeno alcuni di essi, di indipendenza; 
    f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni  di  gara
per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal  Ministro  delle
infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di
cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163.  La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e'
aumentata di due membri con oneri  a  carico  del  suo  bilancio.  Il
presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio. 
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i
casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte  di
ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte  al
parere del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  per  la  loro
valutazione tecnico-economica". 
5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e
delle attivita' commerciali e  ristorative  nelle  aree  di  servizio
delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto  previsto  nelle
lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi: 
    a)  verifica  preventiva  della   sussistenza   delle   capacita'
tecnico-organizzative ed economiche dei  concorrenti  allo  scopo  di
garantire un adeguato livello e la regolarita' del servizio,  secondo
quanto disciplinato dalla normativa di settore; 
    b) valutazione delle  offerte  dei  concorrenti  che  valorizzino
l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti
in coerenza con la durata  degli  affidamenti  e  la  pluralita'  dei
marchi. I processi di  selezione  devono  assicurare  una  prevalente
importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto  alle  condizioni
economiche proposte; 
    c) modelli contrattuali idonei ad  assicurare  la  competitivita'
dell'offerta in termini di  qualita'  e  disponibilita'  dei  servizi
nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil. 
  86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo  26  febbraio  1994,  n.
143: 
    a) richiede informazioni ed effettua  controlli,  con  poteri  di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione  e  delle
notizie utili in ordine  al  rispetto  degli  obblighi  di  cui  alle
convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, come sostituito  dal  comma  85  del  presente
articolo, nonche' dei propri provvedimenti; 
    b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da  parte
dei concessionari, definendo in particolare  i  livelli  generali  di
qualita'  riferiti  al  complesso  delle  prestazioni  e  i   livelli
specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da  garantire
all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e
dei consumatori; 
    c) emana direttive per la separazione contabile e  amministrativa
e verifica i costi delle  singole  prestazioni  per  assicurare,  tra
l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per  funzione
svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i  costi  analoghi
in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
    d) irroga, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione  e
di cui all'articolo 11, comma 5, della legge  23  dicembre  1992,  n.
498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonche'  dei
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da  parte  dei
concessionari alle richieste di  informazioni  o  a  quelle  connesse
all'effettuazione  dei  controlli,  ovvero  nel  caso   in   cui   le
informazioni e i documenti acquisiti non  siano  veritieri,  sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a  euro  25.000  e
non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per  le  quali  non  e'
ammesso quanto previsto dall'articolo  16  della  legge  24  novembre
1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta'
di proporre al Ministro competente  la  sospensione  o  la  decadenza
della concessione; 
    e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte
al  proprio  controllo,  nonche'  di  quelle  che  partecipano   agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da  queste,  la
sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990,  n.
287. 
  87. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  88. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  89. All'articolo 21 del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5.  Il  concessionario  comunica  al  concedente,  entro  il  30
settembre  di  ogni  anno,  le  variazioni  tariffarie  che   intende
applicare.  Il  concedente,  nei  successivi  quarantacinque  giorni,
previa  verifica  della  correttezza  delle  variazioni   tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una  sua  proposta,  ai  Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle  finanze,  i  quali,  di
concerto,  approvano  o  rigettano   le   variazioni   proposte   con
provvedimento motivato nei trenta giorni  successivi  al  ricevimento
della comunicazione. Fermo  quanto  stabilito  nel  primo  e  secondo
periodo, in presenza di un  nuovo  piano  di  interventi  aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti,  il  concessionario  comunica  al
concedente,  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno,  la   componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni  tariffarie  comunicate
dal  concessionario  entro  il  30  settembre.  Il  concedente,   nei
successivi trenta giorni, previa  verifica  della  correttezza  delle
integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una  sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e  dell'economia  e  delle
finanze,  i  quali,  di   concerto,   approvano   o   rigettano   con
provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei  trenta  giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. 
    b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 
  90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  91. All'articolo 1 della legge 17  dicembre  1971,  n.  1158,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo comma, le parole: "ad una societa' per azioni al cui
capitale sociale partecipi direttamente o  indirettamente  l'Istituto
per la ricostruzione industriale con almeno il  51  per  cento"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "ad  una  societa'  per  azioni  al  cui
capitale sociale  partecipano  ANAS  S.p.a..  le  regioni  Sicilia  e
Calabria,  nonche'  altre  societa'   controllate   dallo   Stato   e
amministrazioni  ed  enti  pubblici.  Tale  societa'  per  azioni  e'
altresi' autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di  diritto
comune  ed  anche  attraverso  societa'  partecipate,  attivita'   di
individuazione, progettazione, promozione, realizzazione  e  gestione
di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse"; 
    b) il secondo comma e' abrogato. 
  92.  Le  risorse  finanziarie  inerenti  agli  impegni  assunti  da
Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a.,  al  fine
della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra
la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad  altra  societa'
controllata dallo Stato  le  azioni  di  Stretto  di  Messina  S.p.a.
possedute  da  Fintecna  S.p.a.,   sono   attribuite   al   Ministero
dell'economia e delle  finanze  ed  iscritte,  previo  versamento  in
entrata, in due  distinti  capitoli  di  spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture e del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi  per  la
realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e  in  Calabria  e
"Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in  Sicilia  e
in Calabria. 
  93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto  del  principio  di
addizionalita', sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione
di opere infrastrutturali e per il  10  per  cento  ad  interventi  a
tutela dell'ambiente e della difesa del suolo.  Le  suddette  risorse
sono destinate, per il 70 per  cento,  ad  interventi  nella  regione
Sicilia e,  per  la  restante  parte,  ad  interventi  nella  regione
Calabria. Le modalita' di  utilizzo  sono  stabilite,  per  la  parte
relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia  e  Calabria,  e,
per la parte relativa agli  interventi  in  materia  ambientale,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di  concerto  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria. 
  94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi  di
dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali,
l'articolo 54 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 54 (Ordinamento). 1. - Il Ministero si articola in non piu'  di
dieci uffici dirigenziali generali centrali e in  diciassette  uffici
dirigenziali  generali  periferici,  coordinati  da   un   Segretario
generale, nonche' in  due  uffici  dirigenziali  generali  presso  il
Gabinetto  del   Ministro.   Sono   inoltre   conferiti,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,   due   incarichi   di   funzioni
dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione  del
Servizio di controllo interno del Ministero. 
  2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono
stabiliti ai sensi dell'articolo 4". 
  95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal  comma  94  del  presente
articolo, entra in vigore a  decorrere  dal  1°  gennaio  2007.  Fino
all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque
in vigore le disposizioni del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  10  giugno  2004,  n.  173,  in  quanto
compatibili con l'articolazione del Ministero. 
  96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del dipartimento 
    per i beni  culturali  e  paesaggistici"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal Segretario generale del Ministero"; 
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "del  dipartimento  per  i
beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti:  "del
Ministero"; 
    c) all'articolo 7, comma 3,  le  parole:  "sentito  il  capo  del
dipartimento per i beni culturali e  paesaggistici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero". 
  97. All'articolo 6, comma 4,  del  decreto  legislativo  8  gennaio
2004, n. 3, le parole: "tre anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"sei anni". 
  98. All'articolo 1  del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  19-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni e' istituito,  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  il  Dipartimento  per  lo
sviluppo e la competitivita' del turismo, articolato  in  due  uffici
dirigenziali di livello generale, che, in  attesa  dell'adozione  dei
provvedimenti di  riorganizzazione,  subentra  nelle  funzioni  della
Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa"; 
    b) al  comma  19-quater,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per lo sviluppo e la competitivita' del turismo  sono  trasferite  le
risorse  finanziarie  corrispondenti  alla  riduzione   della   spesa
derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo  54  del  decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,
nonche' le dotazioni  strumentali  e  di  personale  della  soppressa
Direzione  generale  del  turismo  del  Ministero   delle   attivita'
produttive"; 
    c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   a
provvedere, per l'anno 2006, con  propri  decreti,  al  trasferimento
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse  finanziarie
della soppressa Direzione generale del turismo iscritte  nello  stato
di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  nonche'  delle
risorse  corrispondenti  alla   riduzione   della   spesa   derivante
dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 54 del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300,  e  successive  Modificazioni,  da  destinare
all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la  competitivita'
del turismo". 
  99. Le modalita' di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni
caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare
anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici  di
livello dirigenziale generale e non  generale  delle  amministrazioni
interessate. 
  100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di  funzionamento  del
sistema  museale  statale  ed  al  fine  di  assicurare  il  corretto
svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento
al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  il
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e'  autorizzato  ad
avviare  appositi  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di   un
contingente di  quaranta  unita'  nella  qualifica  di  dirigente  di
seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami. 
  101. Per le finalita' di cui al comma 100 e' autorizzata  la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2007. 
  102. Per l'anno 2007 e fino al  31  dicembre  2008,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.  Per  l'anno  2007,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonche' il
controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi  interventi
sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i
beni e le attivita' culturali, con modalita' che saranno definite con
decreto  interministeriale.  E'   affidata   ad   Arcus   S.p.a.   la
prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge
12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al
fine di cui al precedente periodo, e' autorizzata  la  spesa  di  7,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. 
  104. All'articolo 1 della legge 11  novembre  2003,  n.  310,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, al primo  periodo,  le  parole:  "tre  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e, al  secondo  periodo,  la
parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2010"; 
    b) il comma 6 e' abrogato. 
  105. Al  fine  di  garantire  la  celere  ripresa  delle  attivita'
culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  il
comune di Bari acquista la proprieta' dell'intero immobile  sede  del
predetto Teatro, ivi incluse tutte  le  dotazioni  strumentali  e  le
pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.(9) 
  106. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto  di  Bari  determina
l'indennizzo  spettante  ai  proprietari  ai  sensi   della   vigente
normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le  somme  gia'
liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la  ricostruzione
del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata
immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero  immobile,  da
trasferire nella proprieta' comunale ai sensi del comma 105. (9) 
  107. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita'  culturali
un  contributo  di  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2007  per   il
completamento dei lavori di ristrutturazione del  Teatro  Petruzzelli
di Bari. 
  108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.  394,  dopo  il
comma 12 e' aggiunto il seguente: 
"12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e  agli  altri  componenti
dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori
dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di  cui  al  comma  1
dell'articolo 35, spetta un'indennita' di  carica  articolata  in  un
compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per  la  partecipazione
alle riunioni del  Consiglio  direttivo  e  della  Giunta  esecutiva,
nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  quanto   disposto   dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9  gennaio  2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con
la procedura indicata nella circolare della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001". 
  109. Al  fine  di  garantire  la  razionalizzazione  dei  controlli
ambientali e  l'efficienza  dei  relativi  interventi  attraverso  il
rafforzamento  delle  misure  di  coordinamento  tra  le  istituzioni
operanti a livello nazionale e  quelle  regionali  e  delle  province
autonome, l'assetto  organizzativo  dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli  8,
9, 38 e 39 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e'
modificato come segue: 
    a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento
autonomo, dotata  di  autonomia  tecnico-scientifica,  regolamentare,
organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile; 
    b) sono organi dell'Agenzia: 
      1) il presidente, con funzioni di rappresentanza  dell'Agenzia,
nominato, con incarico quinquennale, tra  persone  aventi  comprovata
esperienza  e  professionalita',  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
      2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro  membri
oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita',
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, per due di essi, su proposta della  Conferenza
delle  regioni  e  delle   province   autonome.   Il   consiglio   di
amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta  del
presidente, il direttore generale. Gli emolumenti  del  presidente  e
dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
      3) il collegio dei revisori  dei  conti,  costituito  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
    c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia  ed  e'
responsabile dell'attuazione delle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione; e' scelto tra persone di  comprovata  competenza  ed
esperienza professionale e resta in carica  sino  alla  scadenza  del
mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati  dal  consiglio
di amministrazione; 
    d) entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con il regolamento  previsto  dall'articolo  8  del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e'  emanato  il  nuovo
statuto dell'APAT, che  tiene  conto  delle  modifiche  organizzative
sopra stabilite. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  di  detto
regolamento valgono le norme statutarie del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se  ed
in quanto compatibili con le presenti disposizioni; 
    e) all'attuazione delle lettere a) e b) si  provvede  nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di  bilancio  dell'APAT,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. La Commissione centrale di  coordinamento  dell'attivita'  di
vigilanza, costituita ai sensi delle successive  disposizioni,  opera
quale sede  permanente  di  elaborazione  di  orientamenti,  linee  e
priorita' dell'attivita' di vigilanza"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali,
presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di  cui  al
comma 2, anche al fine di monitorare la congruita' dell'attivita'  di
vigilanza effettuata, propone indirizzi  ed  obiettivi  strategici  e
priorita' degli interventi ispettivi e segnala altresi'  al  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi
da  apportare  al  fine   di   assicurare   la   maggiore   efficacia
dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti  di  cui  sopra,  la
Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed  elaborate
dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive  di  cui
al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243"; 
    c) al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia
di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal  Comandante  del  Nucleo
speciale entrate della Guardia di finanza;  dal  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per
la tutela del lavoro;"; 
    d) al comma 3, dopo le  parole:  "invitati  a  partecipare"  sono
inserite le seguenti: "i Direttori  generali  delle  altre  direzioni
generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed  il
secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Alle  sedute  della
Commissione centrale di  coordinamento  dell'attivita'  di  vigilanza
puo', su questioni di carattere generale attinenti alla  problematica
del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza". 
  111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3,  dopo  le  parole:  "comandante  regionale  della
Guardia di finanza;"  sono  inserite  le  seguenti:  "dal  comandante
regionale dell'Arma dei carabinieri;"; 
    b) al comma 4, le parole: "ed il comandante  regionale  dell'Arma
dei carabinieri" sono soppresse. 
  112. All'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  "Comandante  provinciale
della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "il  Comandante
provinciale dell'Arma dei carabinieri,"; 
    b) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Alle  sedute
del CLES puo', su questioni  di  carattere  generale  attinenti  alla
problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore". 
  113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.  124,
e' sostituito dal seguente: 
"Art. 9 (Diritto di interpello). - 1.  Gli  organismi  associativi  a
rilevanza nazionale degli  enti  territoriali  e  gli  enti  pubblici
nazionali, nonche', di  propria  iniziativa  o  su  segnalazione  dei
propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori  di  lavoro
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i   consigli
nazionali  degli  ordini  professionali,   possono   inoltrare   alla
Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti
di ordine generale sull'applicazione delle  normative  di  competenza
del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale.  La  Direzione
generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con  le  competenti
Direzioni generali  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  e,  qualora  interessati  dal  quesito,  sentiti  gli   enti
previdenziali. 
  2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1  esclude  l'applicazione  delle  relative  sanzioni
penali, amministrative e civili". 
  114.  All'articolo  11,  comma  1,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale" fino a:  "dell'INAIL"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "su  delibera  del  consiglio  di
amministrazione dell'INAIL, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale,  previa  conferenza  di  servizi  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e, nei  casi  previsti  dalla
legge, con il Ministero della salute". 
  115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, le parole: "50 milioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "170
milioni". Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006,
si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo gia'  affluita
all'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 1,  comma  107,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che viene  versata  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato,  per  essere  riassegnata,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. 
  116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo  5
del  decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.  244,  e  successive
modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di
previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro rate mensili anticipate all'interesse di  differimento  e  di
dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente  del
2,5 per cento. (3) 
  117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al  riordino  ed  alla
semplificazione delle disposizioni normative relative  ai  contributi
ed  alle  provvidenze  per  le  imprese  editrici  di  quotidiani   e
periodici, radiofoniche e televisive, introducendo  nella  disciplina
vigente  le  norme  necessarie  per  il  conseguimento  dei  seguenti
obiettivi: 
    a)  razionalizzazione  e  riordino   dei   contributi   e   delle
provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1  e  2,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con  gli  obiettivi
di contenimento della spesa pubblica; 
    b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di
calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai  fini  del
calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalita'  di  istruttoria,
concessione ed erogazione, nonche' dei controlli da effettuare, anche
attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ad  altre
amministrazioni dello Stato; 
    c)  particolare  attenzione  al  perseguimento,  da  parte  delle
imprese,  di  obiettivi  di  maggiore   efficienza,   occupazione   e
qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione  e  della
comunicazione,  effettiva  diffusione  del  prodotto  editoriale  sul
territorio, con particolare riguardo a: 
      1) occupazione; 
      2) tutela del prodotto editoriale primario; 
      3) livelli ottimali di costi  di  produzione  e  di  diffusione
riferiti al mercato editoriale; 
    d) coordinamento formale del testo  delle  disposizioni  vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica. 
  118. Gli  schemi  dei  regolamenti  previsti  dal  comma  117  sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle  competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro  trenta  giorni
dall'assegnazione.  Decorso  il  predetto  termine   senza   che   le
Commissioni abbiano espresso i pareri  di  rispettiva  competenza,  i
regolamenti possono essere comunque adottati. 
  119. Tra le  indicazioni  obbligatorie  previste  dall'articolo  2,
secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n.  47,  e'  inserita  la
dichiarazione che la testata fruisce dei contributi  statali  diretti
di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  ove  ricorra   tale
fattispecie. 
  120. All'articolo 11, comma 1,  alinea,  della  legge  25  febbraio
1987, n. 67, le parole:  "a  decorrere  dal  1°  gennaio  1991"  sono
sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio  2007"  e  alla
lettera b) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento". 
  121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n.
250, le parole: "a decorrere dal 1°  gennaio  1991"  sono  sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2007" e alla  lettera  b)
le parole: "al rimborso dell'80  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al rimborso del 60 per cento". 
  122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5  agosto  1981,
n. 416, e' sostituito dal seguente: 
"Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa  i  cui
notiziari  siano  distribuiti  in  abbonamento  a   titolo   oneroso,
qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici
testate  quotidiane  in  cinque  regioni,  che  abbiano   alle   loro
dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro  piu'  di  dieci
giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno,  indeterminato
ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore  di  trasmissione
al giorno per almeno cinque giorni alla settimana". 
  123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le  imprese
di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva  ed  i   canali   tematici
satellitari possono richiedere  le  riduzioni  tariffarie,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio  1987,
n.  67,  per  un  solo  abbonamento  sui  canoni  di  noleggio  e  di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione via  satellite,  riferito
esclusivamente al costo del segmento  di  contribuzione,  fornito  da
societa' autorizzate ad espletare i predetti servizi. 
  124.  A  decorrere   dai   contributi   relativi   all'anno   2006,
all'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, lettera a), le  parole:  "della  media  dei  costi
risultanti dai bilanci degli ultimi  due  esercizi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"; 
    b) al comma 9, le parole: "della media" sono soppresse; 
    c) al comma 10, lettera a), le parole:  "della  media  dei  costi
risultanti dai bilanci degli ultimi  due  esercizi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio". 
  125. All'articolo 3, comma 2, lettera  c),  della  legge  7  agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, le  parole:  "precedente  a
quello" sono soppresse. 
  126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge  7  agosto
1990, n. 250, le parole: "fino a 40 mila  copie  di  tiratura  media"
sono sostituite dalle seguenti: "fino  a  30.000  copie  di  tiratura
media". 
  127. Qualora nella liquidazione dei  contributi  relativi  all'anno
2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione  di  diverse
modalita' di calcolo, il recupero  di  contributi  relativi  all'anno
2003, non si  procede  all'ulteriore  recupero  e  si  provvede  alla
restituzione di quanto recuperato. 
  128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1,  comma  461,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende  riferito  anche  ai
contributi relativi agli anni precedenti. 
  129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266,  le  parole:  "dei  costi  complessivamente  ammissibili"   sono
sostituite dalle seguenti: "degli altri costi in  base  ai  quali  e'
calcolato il contributo". 
  130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, si interpreta nel  senso  che  la  composizione  prevista  dalla
citata  disposizione  per   l'accesso   alle   provvidenze   di   cui
all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge  7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi
relativi all'anno 2006, qualora realizzata  nel  corso  del  medesimo
anno. 
  131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e  20  della
legge 14  aprile  1975,  n.  103,  sono  approvate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente
alle convenzioni aggiuntive di  cui  all'articolo  20,  terzo  comma,
della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento
dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione
dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto  di
audiovideoteca di cui all'articolo 24,  comma  2,  del  contratto  di
servizio di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo
2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di  una
convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il  Senato
della  Repubblica,  assicura  il  supporto  tecnico  necessario  alla
conservazione e alla conversione digitale del  materiale  audiovisivo
delle sedute del Parlamento. 
  132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del  Consiglio,  del
19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito
eseguito dalle biblioteche e discoteche  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici, e' autorizzata la spesa annua di 250.000  euro  per  l'anno
2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali del Fondo per il  diritto  di  prestito
pubblico. Il Fondo e' ripartito dalla Societa' italiana degli  autori
ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli  indirizzi
stabiliti con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, sentite la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le
associazioni   di   categoria   interessate.   Per   l'attivita'   di
ripartizione spetta alla SIAE una  provvigione,  da  determinare  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  a  valere
sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma  si
applicano ai prestiti presso tutte le  biblioteche  e  discoteche  di
Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di  quelli  eseguiti  dalle
biblioteche universitarie e da istituti e scuole  di  ogni  ordine  e
grado,  che  sono  esentati   dalla   remunerazione   dei   prestiti.
All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, le parole: ",  al  quale  non  e'  dovuta
alcuna remunerazione" sono soppresse. (32) 
  133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per  l'anno
2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a  3  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a  euro  250.000
per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a
decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione  per
l'anno 2007  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  2006,  utilizzando  per  l'anno   2007   la   proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  134. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  135. Le somme ancora  dovute  a  Poste  italiane  S.p.a.  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  46,
sono rimborsate, previa determinazione  effettuata  dalla  Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente  decreto,  con  una  rateizzazione  di
dieci anni. 
  136. All'articolo 98 del codice delle  comunicazioni  elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad  euro  250.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro   15.000,00   ad   euro
2.500.000,00" e le parole: "di euro 5.000,00" sono  sostituite  dalle
seguenti: "di euro 50.000,00"; 
    b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono  sostituite  dalle
seguenti: "a venti volte i"; 
    c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00  ad  euro  58.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro   30.000,00   ad   euro
580.000,00"; 
    d) al comma 9, dopo le parole: "articolo 32,"  sono  inserite  le
seguenti: "ai soggetti che commettono violazioni  gravi  o  reiterate
piu'  di  due  volte   nel   quinquennio   delle   condizioni   poste
dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;" e le
parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono  sostituite  dalle
seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00"; 
    e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  120.000,00   ad   euro
2.500.000,00"; 
    f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  170.000,00   ad   euro
2.500.000,00"; 
    g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  170.000,00   ad   euro
2.500.000,00"; 
    h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad  euro  58.000,00"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro   58.000,00   ad   euro
580.000,00"; 
    i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
    "17-bis. Alle sanzioni amministrative  irrogabili  dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le  disposizioni
sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni". 
  137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18  maggio  2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  "Il  Ministero  si
articola in un Segretariato generale ed  in  sei  uffici  di  livello
dirigenziale generale, nonche'  un  incarico  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni".  Al  comma  8-bis  del  medesimo
articolo 1  del  decreto-legge  n.  181  del  2006,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  233  del  2006,  le  parole:  ",  il
Ministero dell'universita' e della ricerca" sono soppresse. 
  138. Al fine di razionalizzare  il  sistema  di  valutazione  della
qualita' delle attivita' delle universita' e degli  enti  di  ricerca
pubblici e privati destinatari  di  finanziamenti  pubblici,  nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e
di incentivazione delle attivita' di ricerca  e  di  innovazione,  e'
costituita   l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica  di
diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni: 
    a) valutazione  esterna  della  qualita'  delle  attivita'  delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di
finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale  approvato
dal Ministro dell'universita' e della ricerca; 
    b)  indirizzo,  coordinamento  e  vigilanza  delle  attivita'  di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e
degli enti di ricerca; 
    c) valutazione dell'efficienza  e  dell'efficacia  dei  programmi
statali di finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'  di
ricerca e di innovazione. 
  139.  I  risultati  delle  attivita'  di   valutazione   dell'ANVUR
costituiscono  criterio  di   riferimento   per   l'allocazione   dei
finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca. 
  140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della  ricerca  (ANVUR)  sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  ,  previo
parere delle Commissioni  parlamentari  competenti,  formulata  sulla
base di un elenco di persone, definito da un comitato  di  selezione,
che rimane valido per due anni. La durata del  mandato  dei  suddetti
componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di
componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con  regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legg  23  agosto
1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
sono disciplinati: 
    a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,  secondo  principi
di imparzialita', professionalita', trasparenza e  pubblicita'  degli
atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
    b) i  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione  dei  componenti
dell'organo  direttivo,  scelti   anche   tra   qualificati   esperti
stranieri, e le relative indennita', prevedendo che,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di  collocamento
a riposo,  la  carica  di  presidente  o  di  componente  dell'organo
direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento  del  settantesimo
anno di eta'. 
  141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma  140,  contestualmente  alla  effettiva   operativita'
dell'ANVUR,  sono  soppressi  il  Comitato  di   indirizzo   per   la
valutazione della  ricerca  (CIVR),  istituito  dall'articolo  5  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale  per
la  valutazione  del   sistema   universitario   (CNVSU),   istituito
dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il  Comitato  di
valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo  4  giugno
2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. 
  142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138  a  141,
nel limite  di  spesa  di  5  milioni  di  euro  annui,  si  provvede
utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il  funzionamento  del
soppresso  CNVSU  nonche',   per   la   quota   rimanente,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537. (24) 
  143. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2007, N. 165. 
  144. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2007, N. 165. 
  145. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 SETTEMBRE 2007, N. 165. 
  146. Il comma 2-ter dell'articolo 16  del  decreto  legislativo  17
novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente: 
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si  applicano  anche  a
coloro  che  conseguono  la  laurea  specialistica  o  magistrale  in
giurisprudenza sulla base degli  ordinamenti  didattici  adottati  in
esecuzione  del  regolamento  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509,  e  successive  modificazioni.  Per  tali  soggetti,  a
decorrere dallanno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di  cui  al
comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno". 
  147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28  dicembre  2001,  n.
448, nel primo periodo, le parole: "e' riconosciuto" sono  sostituite
dalle  seguenti:   "puo'   essere   riconosciuto".   Le   universita'
disciplinano nel proprio regolamento didattico  le  conoscenze  e  le
abilita' professionali, certificate ai sensi della normativa  vigente
in materia, nonche'  le  altre  conoscenze  e  abilita'  maturate  in
attivita' formative di livello post-secondario da  riconoscere  quali
crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti  non  puo'
essere superiore a dodici. Il riconoscimento deve  essere  effettuato
esclusivamente sulla base delle  competenze  dimostrate  da  ciascuno
studente.   Sono   escluse   forme   di   riconoscimento   attribuite
collettivamente. Le universita'  possono  riconoscere  quali  crediti
formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte  dello
studente di medaglia olimpica o  paralimpica  ovvero  del  titolo  di
campione mondiale assoluto,  campione  europeo  assoluto  o  campione
italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico
nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico. (25) 
  148. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con  regolamento  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
fermi restando i  principi  e  i  criteri  enunciati  nella  medesima
disposizione e prevedendo altresi' idonei interventi  di  valutazione
da parte del  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario (CNVSU) sull'attivita' svolta,  anche  da  parte  delle
universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli
accademici alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento, non  puo'  essere  autorizzata  l'istituzione  di  nuove
universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici. 
  149.  Ai  fini  del  contenimento  della  spesa   pubblica   e   di
razionalizzazione  dell'uso  delle  risorse  energetiche,  gli   enti
pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza  pubblica,
nel  rispetto  della  legislazione  comunitaria  e  nazionale   sulla
concorrenza, per l'individuazione di  societa'  alle  quali  affidare
servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti,  finalizzati
all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto  dell'energia,  sia
termica che elettrica. 
  150. Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del  servizio  e'
dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli  di  efficienza
energetica rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta. 
  151. Nell'ambito delle autorita'  nazionali  competenti,  ai  sensi
dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n.
1338/2001 del Consiglio,  del  28  giugno  2001,  l'Ufficio  centrale
antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e  delle
finanze raccoglie i dati tecnici e statistici,  nonche'  le  relative
informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, avvalendosi, per la gestione dell'archivio,
anche degli Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, detti enti gestori, responsabili ai sensi  dell'articolo  29
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  I  rapporti  tra  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  gli  enti  gestori  sono
disciplinati  con  apposita  convenzione,  dalla  quale  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (28) 
  152. I gestori del contante trasmettono,  per  via  telematica,  al
Ministero dell'Economia e delle finanze o agli enti gestori i dati  e
le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote  e
di monete metalliche in euro  sospette  di  falsita',  non  oltre  il
quindicesimo giorno lavorativo  successivo  all'individuazione  delle
stesse, secondo le disposizioni applicative stabilite  dal  Ministero
dell'economia e delle  finanze  con  provvedimento  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (28) 
  153. In caso di violazione del comma 152 del  presente  articolo  o
delle disposizioni applicative del medesimo  comma,  al  gestore  del
contante  responsabile  e'  applicabile  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro  300  a  euro  5.000  secondo  la  gravita'  della
violazione.  La  competenza  ad  applicare  la  sanzione  spetta   al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. 
  153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni  applicative
di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle  finanze  di
dati e informazioni. 
  154.  Per  tener  conto  delle  ulteriori  esigenze   poste   dalla
applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n.  166,  in
merito  alle  spese  per  la  realizzazione,   la   gestione   e   il
potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi  e
delle falsificazioni sui mezzi di pagamento  e  sugli  strumenti  per
l'erogazione del credito al consumo, e' autorizzata la spesa di  euro
758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008  e  di  euro
618.000 per l'anno 2009. 
  155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: 
"4. Per lo svolgimento di particolari compiti per  il  raggiungimento
di  risultati  determinati  o  per  la  realizzazione  di   specifici
programmi, il Presidente istituisce, con  proprio  decreto,  apposite
strutture  di  missione,  la  cui  durata  temporanea,  comunque  non
superiore a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire  le
finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso  si
applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni.  Sentiti  il  Comitato  nazionale  per  la
bioetica  e  gli  altri  organi  collegiali  che  operano  presso  la
Presidenza, il Presidente,  con  propri  decreti,  ne  disciplina  le
strutture di supporto. 
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione  unitaria  di  piu'
dipartimenti o uffici  a  questi  equiparabili,  il  Presidente  puo'
istituire  con  proprio  decreto  apposite  unita'  di  coordinamento
interdipartimentale,  il  cui  responsabile  e'  nominato  ai   sensi
dell'articolo 18, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni  caso  derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato". 
  156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge  18  maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
2006, n. 233, dopo il secondo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:
"L'Unita' per la semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione
opera in posizione di autonomia funzionale  e  svolge,  tra  l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato
interministeriale  per  l'indirizzo  e  la  guida  strategica   delle
politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80.  Non  trova
conseguentemente applicazione l'articolo 24,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 
  157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e
contenimento degli oneri connessi all'applicazione del  decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri si  provvede,  a  valere  sulle
disponibilita' per l'anno 2006 previste dall'articolo 1,  comma  261,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla  costituzione,  presso  il
Dipartimento per  l'attuazione  del  programma  di  Governo,  di  una
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione  professionale,
giuridica, economico-finanziaria e amministrativa.  di  non  piu'  di
dieci  componenti,  per  curare  la   transizione   fino   al   pieno
funzionamento  dell'assetto  istituzionale  conseguente  al  predetti
provvedimenti  normativi.  L'attivita'  della  struttura,  in  quanto
aggiuntiva alle normali funzioni svolte  dai  suoi  componenti,  deve
svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni. 
  158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio  1967,
n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e  dai  Ministri
dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione". 
  159. All'articolo 19, comma 8, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale
di cui al comma 3" sono inserite le  seguenti:  ",  al  comma  5-bis,
limitatamente  al  personale  non  appartenente  ai  ruoli   di   cui
all'articolo 23, e al comma 6,". 
  160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159  del
presente articolo, si applicano anche  ai  direttori  delle  Agenzie,
incluse le Agenzie fiscali. 
  161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma  8,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come  modificato  ed
integrato dai commi 159 e 160 del presente  articolo,  gli  incarichi
ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio  2006,  cessano  ove  non
confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti
non dipendenti da pubbliche amministrazioni,  gli  effetti  economici
dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma
si applicano anche ai corrispondenti incarichi  conferiti  presso  le
Agenzie, incluse  le  Agenzie  fiscali.  L'eventuale  maggiore  spesa
derivante dal presente comma e' compensata riducendo  automaticamente
le disponibilita' del fondo di cui  all'articolo  24,  comma  8,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo  indisponibile,
ove necessario, un numero di  incarichi  dirigenziali  corrispondente
sul piano finanziario.  In  ogni  caso  deve  essere  realizzata  una
riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento  per  i
dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per  i  dirigenti  di
seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in
essere. (10) (16) 
  162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266,  e'  abrogato.  In  via  transitoria  le  nomine  degli   organi
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo  2
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  115,  e   successive
modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  163. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma  3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della
funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per
il miglioramento della  qualita'  dei  servizi  resi  dalla  pubblica
amministrazione e dai gestori di  servizi  pubblici.  Il  piano  reca
anche linee guida per  l'adozione,  da  parte  delle  amministrazioni
interessate da  processi  di  riorganizzazione  delle  strutture,  di
sistemi di misurazione della qualita' dei servizi resi all'utenza. 
  164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  il  quarto  periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   "La
comunicazione deve essere effettuata a carico  del  conducente  quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai sensi dell'art.  196,  deve  fornire  all'organo  di  polizia  che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale  di
contestazione, i dati personali e della  patente  del  conducente  al
momento della commessa violazione"; 
    b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "Il  proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi  dell'articolo
196,  sia  esso  persona  fisica  o  giuridica,  che  omette,   senza
giustificato e documentato  motivo,  di  fornirli  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000". 
  165. 11 punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis,  comma
2, del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  nel  testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla
patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia  stato
identificato  il  conducente  responsabile   della   violazione,   e'
riattribuito d'ufficio dall'organo di  polizia  alle  cui  dipendenze
opera  l'agente  accertatore,  che  ne  da'  comunicazione   in   via
telematica   al   Centro   elaborazione   dati   motorizzazione   del
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali  e
la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti.
Fatti salvi gli effetti degli  esami  di  revisione  gia'  sostenuti,
perdono efficacia i provvedimenti di cui  al  comma  6  dello  stesso
articolo, adottati a seguito di  perdita  totale  del  punteggio  cui
abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire  a  norma
del presente comma. 
  166. All'articolo 97 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato  di  circolazione"
sono inserite le seguenti: ", quando previsto,"; 
    b) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
    "14. Alle violazioni  previste  dai  commi  5  e  7  consegue  la
sanzione amministrativa accessoria della  confisca  del  ciclomotore,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo  VI;  nei
casi  previsti  dal  comma  5  si  procede   alla   distruzione   del
ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti  da  cui  dipende  il
personale di polizia stradale  che  ha  accertato  la  violazione  di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato,
previo  ripristino  delle   caratteristiche   costruttive,   per   lo
svolgimento dei  compiti  istituzionali  e  fatto  salvo  l'eventuale
risarcimento del danno in  caso  di  accertata  illegittimita'  della
confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue
la sanzione amministrativa accessoria del  fermo  amministrativo  del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in  caso  di  reiterazione
della violazione, nel corso di un biennio,  il  fermo  amministrativo
del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione  prevista
dai  commi  8  e  9  consegue  la  sanzione  accessoria   del   fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o,  in  caso  di
reiterazione delle violazioni nel  biennio,  la  sanzione  accessoria
della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI". 
  167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, e  successive  modificazioni,  il  comma  7  e'  sostituito  dal
seguente: 
"7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente
minorenne, dal  comma  2,  alla  sanzione  pecuniaria  amministrativa
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni,  ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di  un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia  stata  commessa,  per
almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e  2,  il
fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni". 
  168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, e  successive  modificazioni,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
seguente: 
"3. Alla sanzione pecuniaria  amministrativa  prevista  dal  comma  2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta  giorni  ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di  un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia  stata  commessa,  per
almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo
del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia  del  veicolo
e' affidata al proprietario dello stesso". 
  169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies e' sostituito  dal
seguente: 
"2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi
in cui un ciclomotore  o  un  motoveicolo  sia  stato  adoperato  per
commettere un reato, sia che  il  reato  sia  stato  commesso  da  un
conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da  un  conducente
minorenne". 
  170.  Il  Registro  italiano  dighe  (RID),  istituito   ai   sensi
dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112, e' soppresso. 
  171. Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita' degli enti
concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonche'
le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti, i  compiti
e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe,  ai  sensi
del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n.  112  del
1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al
Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni
amministrative individuate con il regolamento di  organizzazione  del
Ministero,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   23,   del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n.  233.  Fino  all'adozione  del  citato
regolamento, l'attivita' facente  capo  agli  uffici  periferici  del
Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le  sedi
e  gli  uffici  gia'  individuati  ai  sensi  dell'articolo  11   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
marzo 2003, n. 136. 
  172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita'  gia'
facenti  capo  al  Registro  italiano  dighe  sono  finanziate  dalla
contribuzione  a  carico  degli  utenti   dei   servizi,   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003,  n.  136,  nei
modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da  finanziamento
a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita  unita'  previsionale
di base inserita  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture. Una quota degli introiti che affluiscono  annualmente
a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari  a  ad  euro
2.500.000 per l'anno 2012, pari a euro  2.673.000  per  l'anno  2013,
pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a
decorrere dal 2015, resta  acquisita  al  bilancio  dello  Stato;  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.  Nella
medesima unita' previsionale di base  confluiscono  gli  stanziamenti
finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle infrastrutture  per  le  attivita'  del  Registro
italiano dighe. 
  173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
i  parametri  per  la  quantificazione  degli  oneri  connessi   alle
attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe, ivi  comprese
quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  6  della
legge 1° agosto 2002, n. 166. 
  174. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di
interesse pubblico gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino
al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi
dei  commi  170,  171,  172  e  173,  e'  nominato   un   Commissario
straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti
assegnati all'ente e la prosecuzione degli  interventi  di  messa  in
sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. 
  175. Il  personale  attualmente  in  servizio  presso  il  Registro
italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento. 
  176.  La  Consulta  degli  iscritti,  di  cui  all'articolo  8  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti  ai  sensi
del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. Alle esigenze di  segreteria  della  stessa  provvedono  le
strutture organizzative individuate ai sensi del comma  171.  A  tale
fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma
9 del citato articolo  8  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 136 del 2003. 
  177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite  dalle  seguenti:
"centottanta giorni". 
  178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14,  e  dai  commi
58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153  e  154
del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno  2006,
a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro  per
l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro  per  l'anno  2009  ed  a  241,7
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2010,  si  provvede  mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. 
  179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal  presente  decreto,
per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008  e  143,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2009,  e'  iscritta  sul
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  180. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  181. Le disposizioni del presente  decreto  sono  applicabili  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con  le
relative norme di attuazione. 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto che il  temine  per  il
versamento della terza e quarta rata di cui al comma 116 del presente
articolo, e' posticipato al 30 giugno 2007. 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, nel modificare la  L.  27  dicembre
2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-ter) che l'efficacia
delle disposizioni di cui  al  comma  85,  lettera  c)  del  presente
articolo, e' differita al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori  e
alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 aprile 2008, n. 128 (in
G.U. 1a  s.s.  07/05/2008,  n.  20)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo commi 105 e 106. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 20 maggio  2008,  n.  161
(in G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
Costituzionale del presente articolo, comma 161, nella parte  in  cui
dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente  ai
ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), "conferiti  prima  del  17  maggio  2006,
cessano ove non  confermati  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2010 -  05  marzo
2010, n. 81  (in  G.U.  1a  s.s.  10/3/2010,  n.  10)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,   comma   161,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2006,  n.  286,  nella  parte  in  cui  dispone  che  gli
incarichi conferiti al personale di cui al comma 6, dell'art. 19, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), conferiti prima del 17  maggio  2006,  "cessano  ove  non
confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto"". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art.  13,  comma  13)
che "La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e  46
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni,  e'   consolidata,   a   decorrere   dall'anno   2011,
all'importo risultante dalle  certificazioni  di  cui  al  decreto  7
aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze  emanato,  di
concerto con il Ministero dell'interno, in  attuazione  dell'articolo
2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma  4)  che  "Le
sanzioni previste dall'articolo 2,  comma  33,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 novembre 2006, n.  286,  e  successive  modificazioni,
operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento  di
cui al comma 3 e unicamente a  valere  sulle  dichiarazioni  rese  ai
sensi del medesimo comma". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art.  60,  comma  3)  che  "A
decorrere dall'anno 2014, al  fine  di  semplificare  il  sistema  di
finanziamento  per  il  funzionamento  dell'ANVUR  e  di   consentire
un'adeguata programmazione delle sue attivita', le risorse iscritte a
tale scopo nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono incrementate di 1 milione di euro". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 12 settembre 2013,  n.  104  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con  l'art.  14,  comma
1-quater) che "Le convenzioni di cui al comma  1-ter  stabiliscono  i
corsi di studio interessati, le  procedure  di  individuazione  degli
studenti in apprendistato e dei  tutori,  le  modalita'  di  verifica
delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato  e  il
numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente  entro
il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo
2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 14  aprile  -
27 maggio 2021, n. 107 (in  G.U.  1ª  s.s.  03/06/2021,  n.  22),  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   39,   comma
14-septies  del  D.L.  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito  con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (che ha  modificato  il
comma 64 del presente articolo) "nella parte in cui si applicano alle
Province autonome di Trento e di Bolzano". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
580) che "Al fine di assicurare le  risorse  necessarie  a  garantire
agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito effettuato
dalle biblioteche e discoteche dello Stato  e  degli  enti  pubblici,
l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  2,  comma  132,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 2,5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021".