DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29
   Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi

  1.  Fermo  restando  il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1,
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,   per  organi  collegiali  e  altri  organismi,  anche
monocratici,    comunque    denominati,   operanti   nelle   predette
amministrazioni,  e'  ridotta  del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta   nell'anno  2005.  Ai  suddetti  fini  le  amministrazioni
adottano  con  immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le necessarie misure di
adeguamento  ai  nuovi  limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella  prevista  dall'articolo  1, comma 58, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
  2.  Per  realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui
al  comma  1,  per  le  amministrazioni  statali  si  procede,  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  al  riordino degli organismi, anche mediante soppressione o
accorpamento  delle  strutture,  con  regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
gli  organismi  previsti  dalla  legge  o  da  regolamento  e,  per i
restanti,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro  competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti
criteri:
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
    b)   razionalizzazione   delle  competenze  delle  strutture  che
svolgono funzioni omogenee;
    c)  limitazione  del  numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
    e)   riduzione   dei   compensi  spettanti  ai  componenti  degli
organismi;
    e-bis)  indicazione  di un termine di durata, non superiore a tre
anni,   con  la  previsione  che  alla  scadenza  l'organismo  e'  da
intendersi automaticamente soppresso;
    e-ter)   previsione  di  una  relazione  di  fine  mandato  sugli
obiettivi     realizzati     dagli     organismi,    da    presentare
all'amministrazione  competente  e  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
  2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza  del  termine  di  durata  degli  organismi  individuati dai
provvedimenti   previsti   dai   commi   2   e  3,  di  concerto  con
l'amministrazione  di  settore  competente,  la  perdurante  utilita'
dell'organismo  proponendo  le conseguenti iniziative per l'eventuale
proroga della durata dello stesso.
  3.  Le  amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro
lo  stesso  termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma
2,   con   atti  di  natura  regolamentare  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti,  da  sottoporre  alla  verifica  degli organi interni di
controllo  e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni  assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
((4.  Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di
spesa   di  cui  al  comma  1,  gli  organismi  non  individuati  dai
provvedimenti  previsti  dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono
soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2,
nonche'  gli  atti  di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per
la  verifica  da  parte  degli  organi  interni  di  controllo  e per
l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista,
entro il 28 febbraio 2007.))
  5.  Scaduti  i  termini  di  cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti  e'  fatto  divieto alle
amministrazioni   di   corrispondere  compensi  ai  componenti  degli
organismi di cui al comma 1.
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni  di  principio  ai  fini del coordinamento della finanza
pubblica.
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
commissari  straordinari  del  Governo  di  cui all'articolo 11 della
legge   23   agosto  1988,  n.  400,  e  agli  organi  di  direzione,
amministrazione e controllo.