DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 22-bis
               (( (Riduzione della spesa per incarichi
                      di funzione dirigenziale.
                Disposizioni in materia di attivita'
                libero-professionale intramuraria) ))

  ((1.  La  spesa  complessiva  derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale
non inferiore al 10 per cento.
  2.  Al  comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, le parole:
"fino  al  31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla
data,  certificata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma, del
completamento  da  parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli
interventi    strutturali   necessari   ad   assicurare   l'esercizio
dell'attivita'  libero-professionale intramuraria e comunque entro il
31 luglio 2007".
  3.  L'esercizio  straordinario  dell'attivita' libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale,
e'  informato  ai  principi  organizzativi  fissati  da  ogni singola
azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  e  sulla  base  dei  principi  previsti  nell'atto di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  27  marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
  4.  Al  fine  di  garantire  il  corretto  equilibrio tra attivita'
istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in
riferimento  all'obiettivo  di  ridurre  le  liste  di  attesa,  sono
affidati  alle  regioni  i  controlli  sulle modalita' di svolgimento
dell'attivita'  libero-professionale  della  dirigenza  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  l'adozione  di  misure  dirette ad attivare,
previo   congruo  termine  per  provvedere  da  parte  delle  aziende
risultate  inadempienti,  interventi  sostitutivi  anche  sotto forma
della  nomina  di  un  commissario  ad acta. In ogni caso l'attivita'
libero-professionale   non  puo'  superare,  sul  piano  quantitativo
nell'arco     dell'anno,    l'attivita'    istituzionale    dell'anno
precedente.))