DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
vigente al 24/09/2023
  • Articoli

  • MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
    DELLA
    CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI
    CONSUMATORI E
    PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 14 bis
  • 15

  • MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
    PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
    RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

    Capo I

    Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
  • 16
  • 17
  • 17 bis
  • 18
  • 18 bis

  • Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche
    giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
    opportunita'
  • 19

  • Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
  • 20
  • 21
  • 22
  • 22 bis
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 34 bis
  • 34 ter
  • 34 quater
  • 34 quinquies

  • MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE
    FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI
    POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI
    SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
  • 35
  • 36
  • 36 bis
  • 37
  • 38

  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 39
  • 39 bis
  • 40
  • 40 bis
  • 41
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Regole di tutela della concorrenza nel  settore  della  distribuzione
                             commerciale 
 
  1. Ai sensi  delle  disposizioni  dell'ordinamento  comunitario  in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di  garantire  la  liberta'  di  concorrenza
secondo condizioni di pari opportunita' ed il  corretto  ed  uniforme
funzionamento del  mercato,  nonche'  di  assicurare  ai  consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di  accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo  117,  comma  secondo,  lettere   e)   ed   m),   della
Costituzione, le attivita' commerciali, come individuate dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di  alimenti
e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: 
    a)  l'iscrizione  a  registri  abilitanti  ovvero   possesso   di
requisiti  professionali  soggettivi  per  l'esercizio  di  attivita'
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore  alimentare  e
della somministrazione degli alimenti e delle bevande; 
    b) il rispetto di  distanze  minime  obbligatorie  tra  attivita'
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; 
    c)  le  limitazioni  quantitative  all'assortimento  merceologico
offerto negli esercizi commerciali, fatta salva  la  distinzione  tra
settore alimentare e non alimentare; 
    d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato  predefinite
o calcolate sul volume  delle  vendite  a  livello  territoriale  sub
regionale; 
    d-bis), ((. . .)), il rispetto  degli  orari  di  apertura  e  di
chiusura, l'obbligo della  chiusura  domenicale  e  festiva,  nonche'
quello   della   mezza   giornata   di   chiusura    infrasettimanale
dell'esercizio ((. . .)); (30) 
    e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; 
    f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di
ordine  temporale  o  quantitativo  allo   svolgimento   di   vendite
promozionali  di  prodotti,  effettuate  all'interno  degli  esercizi
commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi
di fine stagione per i medesimi prodotti; 
  f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive  per
il consumo immediato dei prodotti di gastronomia  presso  l'esercizio
di vicinato, utilizzando i  locali  e  gli  arredi  dell'azienda  con
l'esclusione  del  servizio  assistito  di  somministrazione  e   con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 
  2. Sono fatte salve le disposizioni  che  disciplinano  le  vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali  di
disciplina del settore della distribuzione commerciale  incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1. 
  4. Le regioni e gli enti locali adeguano  le  proprie  disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al
comma 1 entro il 1° gennaio 2007. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 35, comma 7) che  "Le
regioni  e  gli  enti  locali  adeguano   le   proprie   disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma  6
entro la data del 1° gennaio 2012".