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DECRETO-LEGGE 3 aprile 2006, n. 135

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-4-2006.
Decreto-Legge convertito dalla L. 1 giugno 2006, n. 201 (in G.U. 01/06/2006, n.126).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/2006)
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Testo in vigore dal:  3-4-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.844.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.844.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.