DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 4

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2019)
Testo in vigore dal: 28-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31 
               Sistema di trasporto ad impianti fissi 
 
  1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e
in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri  di
trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000,
previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23  dicembre  2000,
n.  388,  si  intendono  definite  nei  termini   delle   istruttorie
effettuate congiuntamente dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  a  seguito
delle  comunicazioni  effettuate  e  delle  istanze  formulate  dalle
aziende interessate entro il 31 agosto 2005. 
                                                               ((10)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 20 marzo 2019 n.
54  (in  G.U.   1ª   s.s.   27/03/2019,   n.   13),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31  del  decreto-legge  10
gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in  materia  di  organizzazione  e
funzionamento  della  pubblica  amministrazione),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 9 marzo 2006, n. 80".