DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 (in SO n.58, relativo alla G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
Testo in vigore dal: 1-2-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali 
 
  1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e  collaboratori  del
Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di  agente  di
polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori  e  dei
periti del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale  di
polizia  giudiziaria,  limitatamente  alle  funzioni  esercitate.  Il
Ministro dell'interno,  su  proposta  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali, puo' altresi' attribuire con proprio decreto la
qualifica di agente di pubblica sicurezza  al  personale  di  cui  al
presente comma, limitatamente  alle  funzioni  esercitate.  All'onere
relativo alle spese di formazione del predetto personale si  provvede
nell'ambito  delle   esistenti   dotazioni   di   bilancio   all'uopo
finalizzate. 
  2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  19
novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea le parole: "ad una  denominazione  protetta",  sono
sostituite dalle seguenti: "ad una o piu' denominazioni protette"; 
    b) al numero 1),  le  parole:  "quando  la  denominazione  e'  il
componente esclusivo della categoria merceologica di  appartenenza  e
gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato" sono
sostituite dalle seguenti:  "quando  gli  utilizzatori  del  prodotto
composto, elaborato o trasformato". 
  3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14  febbraio  1990,  n.  30,
sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30  del
1990 si applicano le  sanzioni  di  cui  al  decreto  legislativo  19
novembre 2004, n. 297. 
  4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole
e  forestali,  prescritti  dal  regolamento  (CEE)  n.  4045189   del
Consiglio,  del  21  dicembre  1989,  e   successive   modificazioni,
concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore  agricolo,  sono
svolti dal Corpo forestale dello Stato  e  dall'Ispettorato  centrale
repressione frodi, secondo le  modalita'  previste  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. (4) 
  4-bis.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  del   sistema   per
l'identificazione   e   la   registrazione   degli   animali   e   la
tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della salute  ed
il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando  le
attribuzioni e i compiti gia' svolti  dal  Centro  servizi  nazionale
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise,
si avvalgono della societa' consortile "Consorzio  anagrafi  animali"
quale ente strumentale di assistenza  tecnica  al  sistema  nazionale
delle anagrafi animali e della tracciabilita' degli  alimenti,  anche
ai  fini  della  promozione  internazionale  del  sistema  Italia  di
tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I  Ministeri  suddetti
assegnano direttamente alla societa' consortile  "Consorzio  anagrafi
animali",  con  provvedimento  amministrativo,  funzioni,  servizi  e
risorse relativi a tali compiti. (18) 
  4-ter.  La  societa'  consortile   "Consorzio   anagrafi   animali"
assicura, nello svolgimento della funzione di cui al  comma  4-bis  e
sulla base di  un  programma  annuale  formulato  conformemente  alle
indicazioni  dei  Ministeri  competenti,   il   coordinamento   degli
interventi  necessari  a  dare  piena  attuazione  agli   adempimenti
connessi. Per la  promozione  di  attivita'  riconducibili  a  quanto
previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed  enti  dello
Stato possono avvalersi della societa' consortile "Consorzio anagrafi
animali", d'intesa con il Ministero  della  salute  ed  il  Ministero
delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri  di
funzionamento ed  ai  costi  generali  di  struttura  della  predetta
societa' consortile,  per  lo  svolgimento  della  funzione  di  ente
strumentale di  assistenza  tecnica,  l'AGEA  assegna  alla  societa'
medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di  un  milione  di
euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un  milione
di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa  di
cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  come  determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (18) 
  4-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 9)). 
  4-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 9)). 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1048) che i controlli di cui al  presente  articolo,  comma  4,  e  i
compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE)  n.  4045/89,  a
decorrere dal 1° luglio  2007,  sono  demandati  all'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 13 settembre 2012, n.  158,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali»  di  cui  ai
commi 4-bis e 4-ter dell'articolo  4  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
funzioni gia' svolte dalla societa'  consortile  «Consorzio  Anagrafi
animali» sono trasferite, con decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  della
salute e dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali  e  al  Ministero  della  salute  secondo   le   rispettive
competenze. Alle predette  funzioni  i  citati  Ministeri  provvedono
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti  di  bilancio
previsti, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ai
sensi dell'articolo 4, comma  4-ter,  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, riaffluiscono al bilancio dell' Agenzia per le  erogazioni  in
agricoltura  (AGEA),  anche  mediante  versamento   all'entrata   del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.".