DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 (in SO n.58, relativo alla G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
Testo in vigore dal: 10-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis
         (Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura)

  1.  Per  l'anno  2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27
ottobre  1949,  n.  851,  a  favore  del  Comitato  Nazionale  per il
collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni
Unite  per  l'alimentazione  e  l'agricoltura (FAO) e' determinato in
euro  750.000.  Al  relativo  onere,  pari  a euro 466.000 per l'anno
2006si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2.  Le  somme  assegnate  all'  AGEA,  destinate  all'attuazione di
interventi  e  misure  sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito
conto  corrente  n.  20082  acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato  e  intestato  all'  AGEA  medesima. Nell'ambito dello stato di
previsione  dell'  AGEA  per  l'anno  2006  e'  istituito un apposito
capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi
e  misure  nazionali  nel settore agricolo e agroalimentare ((nonche'
per  le  altre  finalita' istituzionali dell'AGEA))". Con decreto del
Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sono individuati gli
interventi  e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al
predetto capitolo di entrata.
  3.  Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo
10,  commi  20  e  21,  del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,
convertito,  con  modificazioni., dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
all'articolo  2,  commi  1  e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n.
268,  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71,
agli  articoli  1,  commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre  2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre
2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, sono utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive
modificazioni.
  4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n.  99,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del
Ministro  sono  trasferite  le  risorse strumentali e finanziarie per
l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica,
alla  tutela  ed  ai controlli in materia di indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite".
  5.  All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis.  La  copertura  assicurativa per le produzioni zootecniche di
cui  al  presente  decreto  deve  intendersi comprensiva del costo di
smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa".
  6.  Ove  non  diversamente  disposto, i diritti all'aiuto di cui al
regolamento  (CE)  n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003,
derivanti  da;  contratti  associativi  di  soccida,  sono  assegnati
dall'AGEA  per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al
soccidante.
  7.  All'articolo  5  del  decreto-legge  1°  ottobre  2005, n. 202,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,
il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a
favore  degli  allevatori  avicoli,  delle  imprese di macellazione e
trasformazione  di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella
filiera  e  degli  esercenti  attivita'  di commercio all'ingrosso di
carni  avicole  sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di  ogni contributo o
premio  di  previdenza  e assistenza sociale, ivi compresa la quota a
carico  dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri
oneri.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso di quanto gia' versato. Sono
altresi  sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle
operazioni  creditizie  e di finanziamento, ivi comprese quelle poste
in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA)".
  8.  Al  fine  di  assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti  a  fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo e' istituito
presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali un Fondo,
denominato  "Fondo  per  l'emergenza avicola con dotazione pari a 100
milioni di euro per l'amo 2006, avente le seguenti finalita':
    a)   interventi,   in   conformita'   a   quanto  previsto  dagli
orientamenti  comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  C  244 del 1° ottobre 2004, per fare
fronte  all'interruzione  dell'attivita'  avi-cola  e  ai conseguenti
danni economici e sociali;
    b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;
    c)  programmi  finalizzati  alla  realizzazione di interventi per
l'abbandono  dell'attivita'  produttiva,  come  previsto  dal punto 9
degli  orienta-menti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel settore
agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C 28 del 1° febbraio 2000;
    d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza,
ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;
    e)  interventi,  disposti  dall'autorita'  sanitaria  a  fini  di
benessere  degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di
sovraffollamento   delle  strutture  produttive  o  di  blocco  della
movimentazione dei capi.
  9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
  1) al primo periodo, dopo le parole: "e' concessa al proprietario",
sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in ragione degli accordi
stipulati con il soccidante,";
  2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "prodotti  zootecnici
contaminati,  al  proprietario  sono  inserite  le  seguenti:  "o  al
soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,";
  3) al terzo periodo, dopo le parole: "il proprietario degli animali
di  cui sia stato disposto l'abbattimento" sono inserite le seguenti:
"o il soccidario";
    b)  al  camma  8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"L'indennita'  non e' altresi concessa a coloro che contravvengono ai
provvedimenti  assunti  dalle  autorita' competenti in relazione alle
malattie epizootiche degli animali".
  10.   Nell'ambito   di   programmi  di  prevenzione,  controllo  ed
eradicazione   della   influenza   aviaria   realizzati   a   livello
comunitario,  nazionale e regionale e' concessa alle imprese agricole
che  esercitano  attivita'  di  alleva  mento  avicolo una indennita'
compensativa   della  perdita  di  reddito  o  delle  maggiori  spese
sopportate a causa del verificarsi dell'evento.
  11.  A  favore  delle  imprese agricole che esercitano attivita' di
allevamento  avicolo  sottoposte  a  restrizioni della movimentazione
degli  animali  o  a  fermo  produttivo  a  seguito  di provvedimenti
sanitari  e'  concessa  una  indennita'  per  i danni indiretti nella
misura prevista dal decreto di cui al comma 12.
  12.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro
della  salute  adottano,  con decreti di natura non regolamentare, le
disposizioni  attuative  dei  commi  8,  10 e 11, nei limiti di spesa
previsti dal medesimo comma 8.
  13.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 8, pari a 100
milioni  di  euro  per  l'anno  2006,  si  provvede nell'ambito delle
disponibilita'  previste  dall'articolo  3,  comma  1,  della legge 2
giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di
euro.  A  tale  fine  il livello complessivo della spesa del Servizio
sanitario  nazionale,  al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
all'articolo  1,  comma  164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
all'articolo  1,  comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.
  14.  Alla  maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di
euro per il 2006, si fa fronte:
    a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  recata dall'articolo 48, comma 9, del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5,
comma   3-quater,   del   decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n.  202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
    c)  quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilita'
dell'AGEA  per  gli  interventi  di  cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto  legislativo  27  maggio  1999, n. 165, come rideterminati ai
sensi del comma 3. L' AGEA 'provvede a versare la somma di 10 milioni
di euro all'entrata del bilancio dello Stato;
    d)  quanto  a  30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota
delle  disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di
spesa di cui al-l'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n.
194,  come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  che  a  tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2006;
    e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2006-2008,  nel-l'ambito  dell'unita'  previsionale  di base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero. E Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  15.  Per  fare  fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza
della  filiera  avicola e' assegnata, per l'anno 2006, la somma di un
milione  di  euro  al  Corpo forestale dello Stato e di un milione di
euro  all'Ispettorato  centrale repressione frodi. Al relativo onere,
pari  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'  autorizzazione di spesa, per l'anno
2006,  di  cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del decreto-legge 1°
ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.