DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 4

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2019)
Testo in vigore dal: 14-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
          Semplificazione degli adempimenti amministrativi
                   per le persone con disabilita'

  1.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze, adottano
disposizioni  dirette  a  semplificare  e  unificare  le procedure di
accertamento  sanitario  di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, per l'invalidita' civile, la cecita', la sordita', ((la
sordocecita',))  nonche'  quelle  per  l'accertamento dell'handicap e
dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio
1992,  n.  104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite
Commissioni  in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei
quali e' previsto un accertamento legale.
  2.  Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, dopo le parole: "non si applica al personale di cui all'articolo
21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: "e
al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.".
  3.  Il  comma  2  dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
"2.  I  soggetti  portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o
ingravescenti,  inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,
che   abbiano   dato   luogo  al  riconoscimento  dell'indennita'  di
accompagnamento  o  di  comunicazione  sono  esonerati da ogni visita
medica    finalizzata   all'accertamento   della   permanenza   della
minorazione   civile   o  dell'handicap.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della
salute,  sono  individuate,  senza  ulteriori  oneri per lo Stato, le
patologie  e  le  menomazioni  rispetto  alle  quali sono esclusi gli
accertamenti   di   controllo  e  di  revisione  ed  e'  indicata  la
documentazione  sanitaria,  da  richiedere  agli  interessati  o alle
commissioni  mediche  delle  aziende  sanitarie  locali  qualora  non
acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.".
  3-bis. L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero dell'handicap,
riguardante  soggetti  con patologie oncologiche, e' effettuato dalle
commissioni  mediche  di  cui  all'articolo  1 della legge 15 ottobre
1990,  n.  295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104,  entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti
dell'accertamento  hanno  efficacia  immediata  per  il godimento dei
benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione
medica  periferica  di  cui  all'articolo  1, comma 7, della legge 15
ottobre  1990,  n.  295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di
ulteriori accertamenti.