DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8
      (( (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a
          Forme pensionistiche complementari e al Fondo per
                        l'erogazione del TFR)

  1.  In  relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori
di  lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto
(TFR)  alle  forme  pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per
l'erogazione   ai  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  dei
trattamenti  di  fine  rapporto  di  cui all'articolo 2120 del codice
civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1°
gennaio  2008,  e'  riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero
dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di
lavoro  dovuti  alla  gestione  di  cui all'articolo 24 della legge 9
marzo  1989,  n.  88,  per ciascun lavoratore, nella misura dei punti
percentuali  indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa
percentuale  di  TFR  maturando  conferito  alle forme pensionistiche
complementari  e  al  predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato.
L'esonero   contributivo   di   cui  al  presente  comma  si  applica
prioritariamente  considerando,  nell'ordine, i contributi dovuti per
assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso
escludendo  il  contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2
della  legge  29  maggio  1982,  n. 297, nonche' il contributo di cui
all'articolo  25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Qualora  l'esonero  di  cui al presente comma non trovi capienza, con
riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro,
per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24
della   legge  9  marzo  1989,  n.  88,  l'importo  differenziale  e'
trattenuto,  a  titolo  di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull'ammontare  complessivo  dei contributi dovuti all'INPS medesimo.
L'onere  derivante  dal  presente comma e' valutato in 414 milioni di
euro  per  l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009)).