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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273

((Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti.))

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in SO n.47, relativo alla G.U. 28/02/2006, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal:  31-12-2005

Art. 39

Conservazione delle quote dei limiti
di impegno per le infrastrutture
1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.