DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 272

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi ((e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (in S.O. n. 45 relativo alla G.U. 27/02/2006, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2016)
Testo in vigore dal: 6-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis 
(Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto  del
            Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) 
 
  1. All'articolo 73 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Produzione, traffico
e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope"; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Chiunque, senza  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  17,
coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette  in
vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad  altri,
invia, passa o spedisce in transito,  consegna  per  qualunque  scopo
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui  alla  tabella  I  prevista
dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti  anni  e
con la multa da euro 26.000 a euro 260.000"; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Con le  medesime  pene  di  cui  al  comma  1  e'  punito
chiunque, senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,  importa,
esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente
detiene: 
       a) sostanze stupefacenti o psicotrope che  per  quantita',  in
particolare se superiore ai limiti massimi indicati con  decreto  del
Ministro della salute emanato  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento  nazionale  per  le  politiche  antidroga,  ovvero   per
modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
o  al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per  altre   circostanze
dell'azione,  appaiono  destinate  ad  un  uso   non   esclusivamente
personale; 
       b) medicinali contenenti sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
elencate nella tabella II, sezione A, che  eccedono  il  quantitativo
prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite
da un terzo alla meta"; 
    d) al comma 2, le parole: "nel comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14";  la  parola:
"otto" e'  sostituita  dalla  seguente:  "sei"  e  le  parole:  "lire
cinquanta milioni a lire  seicento  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "euro 26.000 a euro 300.000"; 
    e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso  di
illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche  di
base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato  I
al presente testo unico, utilizzabili  nella  produzione  clandestina
delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste  nelle  tabelle  di
cui all'articolo 14"; 
    f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
    "3. Le stesse pene si applicano a  chiunque  coltiva,  produce  o
fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da   quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione. 
     4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i  medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14
e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le
pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
     5. Quando, per i  mezzi,  per  la  modalita'  o  le  circostanze
dell'azione ovvero per la qualita'  e  quantita'  delle  sostanze,  i
fatti previsti dal  presente  articolo  sono  di  lieve  entita',  si
applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da
euro 3.000 a euro 26.000"; 
    g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di
cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente  o  da
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice,  con  la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora  non
debba concedersi il beneficio della  sospensione  condizionale  della
pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo  54  del  decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  secondo  le  modalita'  ivi
previste. Con la sentenza il giudice  incarica  l'Ufficio  locale  di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo  svolgimento  del
lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio  riferisce  periodicamente  al
giudice. In deroga a quanto disposto  dall'articolo  54  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha
una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture  private  autorizzate
ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso  di
violazione degli obblighi connessi allo  svolgimento  del  lavoro  di
pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dall'articolo  54  del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico
ministero  o  d'ufficio,   il   giudice   che   procede,   o   quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice
di procedura penale, tenuto conto dell'entita'  dei  motivi  e  delle
circostanze della  violazione,  dispone  la  revoca  della  pena  con
conseguente   ripristino   di   quella   sostituita.   Avverso   tale
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha
effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
pena per non piu' di due volte". 
                                                                ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.  32
(in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti  per  le  prossime  Olimpiadi  invernali,  nonche'   la
funzionalita'  dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per
favorire il recupero di tossicodipendenti  recidivi  e  modifiche  al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49".