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DECRETO-LEGGE 30 novembre 2005, n. 245

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ((ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile)).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 21 (in G.U. 28/01/2006, n.23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
Testo in vigore dal:  16-9-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo quanto disposto dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. (2)(2a)
2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
.
2-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
.
2-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
.
3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.
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AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.