DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 3-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9
            Potenziamento di strumenti di programmazione
                  finanziaria nel settore sanitario

  1.  Al  fine  di  garantire  nel  settore  sanitario  la corretta e
ordinata  gestione  delle risorse programmate nell'ambito del livello
di  finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma
164,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nonche' il rispetto del
relativo  equilibrio  economico-finanziario,  a decorrere dal biennio
economico  2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo
Stato,  nel  rispetto  della propria autonomia contabile, costituisce
obbligo  ai  fini  dell'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della
legge   30   dicembre  2004,  n.  311,  e  dalla  conseguente  Intesa
Stato-Regioni   del  23  marzo  2005,  ((pubblicata  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105 del 7 maggio 2005,)) la
costituzione  di  accantonamenti  nel  proprio  bilancio  delle somme
necessarie  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal rinnovo dei
contratti  collettivi  nazionali  per  il  personale  dipendente  del
Servizio   sanitario  nazionale  (SSN)  e  degli  accordi  collettivi
nazionali  per il personale convenzionato con il SSN, nell'ambito del
proprio  territorio,  quantificati  sulla base dei parametri previsti
dai  documenti  di finanza pubblica. Ciascuna regione da' evidenza di
tale  accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al
decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data  16  febbraio  2001,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90
del  18  aprile 2001, e al decreto del Ministro della sanita' in data
28  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di
verifica  delle  certificazioni  trimestrali  di  accompagnamento del
conto  economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del
23  marzo  2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
  2.  Al  fine  di  garantire  nel  settore  sanitario  la corretta e
ordinata  gestione  delle risorse programmate nell'ambito del livello
di  finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma
164,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nonche' il rispetto del
relativo  equilibrio  economico-finanziario,  per l'anno 2005, per le
regioni  al  cui  finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della
propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso
al  finanziamento  integrativo  a  carico dello Stato, secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la
costituzione  di  accantonamenti  nel  proprio  bilancio  delle somme
necessarie  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal rinnovo dei
contratti    collettivi   nazionali   ((dell'area   della   dirigenza
medico-veterinaria,  dell'area  della  dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale,   tecnico  e  amministrativo))  e  del  personale  del
comparto  del  SSN,  biennio  economico  2004-2005,  nell'ambito  del
proprio  territorio,  quantificati  sulla base dei parametri previsti
dai  documenti  di finanza pubblica. Ciascuna regione da' evidenza di
tale  accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai
citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai
dati   del   monitoraggio  trimestrale  in  sede  di  verifica  delle
certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di
cui  all'articolo  6  dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si
evidenzi  il  mancato  o  parziale  accantonamento, il Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
segnala alla regione tale circostanza.