DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-bis 
(Disposizioni  in  materia   di   unita'   immobiliari   degli   enti
                           previdenziali) 
 
  1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di  garanzia  e
di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n, 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, agli occupanti delle unita' immobiliari ad  uso  residenziale
degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che  erano  privi
del titolo alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo,  ed  ai
conduttori in base  ad  assegnazione  irregolare  avvenuta  entro  la
stessa  data,  purche'  essi  risultino  in  possesso  dei  requisiti
previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi  di
enti  pubblici  e  provvedano   al   pagamento   dell'indennita'   di
occupazione,  nella  misura  equivalente  al  canone   di   locazione
determinato ai sensi di legge dalla data di inizio  dell'occupazione,
ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo  periodo,
nonche' alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.((35)) 
  2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati  a
definire bonariamente la posizione  debitoria  dei  conduttori  degli
immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30  dicembre
2004, purche' detti conduttori, previa formale rinuncia  a  qualsiasi
azione, eccezione o pretesa, versino in un'unica  soluzione  e  senza
interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro  debito  dalle
scritture contabili a titolo di  morosita'  locativa  per  canone  ed
oneri accessori. 
  3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la
cui  condotta  integri  ipotesi  di  reato  diverse  dalla  descritta
occupazione abusiva. 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 25 settembre 2001, n.  351,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 23 novembre 2001,  n.  410,  come  modificato  dal  D.L.  12
settembre 2014, n. 133, convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 3, comma  20-bis)  che
"Al fine di accelerare il  processo  di  dismissione  del  patrimonio
suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e'  prorogato  al
31 dicembre 2013".