DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 26-5-2010
aggiornamenti all'articolo
                       Art. 11-quinquiesdecies 
           (Contrasto alla diffusione del gioco illegale) 
 
  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato  definisce  con  propri  provvedimenti
entro il  30  aprile  2006,  sentite  le  associazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative sul territorio  nazionale  dei  soggetti
operanti la raccolta dei giochi  nonche'  l'UNIRE  per  le  scommesse
sulle  corse  dei  cavalli,  le  regole  della  raccolta,  attraverso
Internet, televisione  digitale,  terrestre  e  satellitare,  nonche'
attraverso la telefonia fissa  e  mobile,  del  lotto,  del  concorso
pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva,  delle
scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al  decreto
del Ministro delle finanze 2 agosto  1999,  n.  278,  e  della  nuova
scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma  498,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando,  anche  per  la
tutela dell'ordine pubblico e  del  giocatore,  le  attuali  reti  di
raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento  on  line,
prevedono, in particolare: 
    a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del  lotto,  di
cui all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre  2004,  n.
311, nonche'  l'effettuazione  giornaliera  del  concorso  pronostici
enalotto; 
    b) l'estensione, nel caso in cui  non  sia  gia'  previsto  dalle
vigenti convenzioni di  concessione,  dell'oggetto,  alle  condizioni
vigenti,  delle  concessioni  del  lotto,  del  concorso   pronostici
enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a
totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 
278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con  i  mezzi
di partecipazione a distanza sopra indicati. La  predetta  estensione
esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle  concessioni  e  non
comporta  l'attribuzione,  per  ciascun  concessionario,  di   giochi
diversi da quelli dallo  stesso  gestiti  in  virtu'  della  o  delle
concessioni conferite; 
    c) la possibilita' di raccolta a distanza dei giochi di cui  alla
lettera b) da parte dei  soggetti  titolari  di  concessione  per  l'
esercizio  o  per  la  raccolta  dei  giochi,  concorsi  o  scommesse
riservati allo Stato, i quali dispongano di un  sistema  di  raccolta
conforme  ai  requisiti  tecnici  ed  organizzativi  stabiliti  dall'
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I  provvedimenti  del
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli di  Stato  definiscono  criteri  di  connessione  tra  i
soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti  titolari
di concessione di cui alla lettera b), che garantiscano la  sicurezza
nelle transazioni in rete e la possibilita' di collegamento tra tutti
i concessionari di giochi, nonche' le modalita'  di  retribuzione  di
tali soggetti; 
    d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi  dell'
articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,
attraverso le attuali reti  di  raccolta,  del  lotto,  del  concorso
pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva,  delle
scommesse a totalizzatore di cui al  citato  decreto  ministeriale  2
agosto 1999, n. 278, e della  nuova  scommessa  ippica  di  cui  all'
articolo 1,  comma  498,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi
di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento
sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi  di
cui al comma 292 del citato articolo 1 della legge n. 311  del  2004.
Per tali attivita' e' riconosciuto un aggio pari al 6 per  cento  del
valore dei mezzi di pagamento venduti. 
  2. Per il triennio 2006-2008 e' introdotto, in via sperimentale, un
meccanismo  di  variazione  dell'aggio  sui  giochi  del  lotto,  del
concorso pronostici enalotto,  del  concorso  pronostici  totip,  dei
concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore
di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa
tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498,
della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  correlato  al  livello  di
raccolta  conseguito  nell'anno  precedente,  basato   sui   seguenti
criteri: 
    a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei giochi  sopra
richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi  giochi  distribuiti  in
ricevitoria,  sia  superiore  a  11.200  milioni  di  euro,   l'aggio
riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007  e'
fissato nella misura del 9 per cento della raccolta  ed  il  prelievo
erariale  relativo  al  concorso  pronostici  enalotto,  al  concorso
pronostici totip, ai  concorsi  pronostici  su  base  sportiva,  alle
scommesse a totalizzatore di cui al  decreto  ministeriale  2  agosto
1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova scommessa  ippica  di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
e' diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta; 
    b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi  sopra
richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi  giochi  distribuiti  in
ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro,  e'  confermata,
per gli anni 2008 e successivi,  la  percentuale  di  aggio  prevista
dalla lettera a). 
  3. Entro il 30 giugno 2006,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  individua,
con proprio  provvedimento,  le  modalita'  di  determinazione  e  di
pubblicizzazione  del  livello  di  raccolta  conseguito  dai  giochi
previsti dal comma 1. 
  4. Con decreto direttoriale del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  modalita'  e  le
disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco
opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto ed al  gioco
del lotto, senza  variazioni  nella  misura  dell'aggio,  basate  sui
seguenti principi: 
    a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro; 
    b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento  dell'
ammontare complessivo delle poste di gioco; 
    c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti  dalle  formule
di gioco attuali; 
    d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali
premi a punteggio; 
    e)  possibilita'  di  accesso  al  gioco  attraverso   mezzi   di
comunicazione a distanza ai sensi del comma 1. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed 
illegale,  ciascun  affidatario  delle   concessioni   previste   dal
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita  la  propria  attivita'
anche mediante l'apertura di tre sportelli  distaccati,  presso  sedi
diverse dai locali nei quali  si  effettua  gia'  la  raccolta  delle
scommesse, ma comunque ubicati  nella  stessa  regione,  da  attivare
entro il 31 marzo 2006 e fino  alla  operativita'  del  riordino  del
settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi  286  e
287, della legge 30 dicembre 2004. n. 311. L'apertura degli sportelli
distaccati non  determina  alcun  diritto  preferenziale  nell'ambito
della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive  di
cui ai citati commi. Con uno o piu' provvedimenti, da adottare  entro
il 31 gennaio 2006, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina le modalita'
di apertura degli sportelli distaccati di raccolta  delle  scommesse,
assicurando priorita' ai comuni con popolazione  superiore  a  15.000
abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le 
scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1
euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato  non  puo'  essere
inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni  della  posta  unitaria  per
qualunque tipo di scommessa sono determinate  con  provvedimento  del
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le scommesse  sulle  corse
dei cavalli. 
  10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a.  per  effetto
dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002. n. 138,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in posizione di
distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  e
con oneri a carico della predetta amministrazione, e'  trasferito,  a
domanda, nei ruoli della citata  amministrazione,  con  le  modalita'
previste dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311. 
  11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e  291,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il  31  gennaio  2006  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per
la regolamentazione della raccolta a distanza  delle  scommesse,  del
bingo e delle lotterie  attraverso  Internet,  televisione  digitale,
terrestre e satellitare, nonche'  attraverso  la  telefonia  fissa  e
mobile. I provvedimenti, nel quadro di  modalita'  di  gioco  atte  a
garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine  pubblico
e la  possibilita'  di  connessione  a  tutti  gli  altri  operatori,
prevedono in particolare: 
    a) la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari  di
concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati
allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme  ai
requisiti tecnici  ed  organizzativi  stabiliti  dall'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  delle  lotterie   differite   ed
istantanee con partecipazione a distanza  previste  dall'articolo  1,
comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per  tale  attivita'
e'  riconosciuto  un  aggio  pari  all'8  per  cento  della  raccolta
effettuata; 
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L 25 MARZO 2010,  N.  40,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73)); 
    c) le modalita' di estrazione centralizzata, di gestione gioco  e
di raccolta a distanza,  affidata  agli  attuali  concessionari,  del
gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del  Ministro  delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29. 
  12. All'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  23  dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: 
    "b) per le scommesse: 
      1)  per  la  scommessa  tris  e  per  le  scommesse   ad   essa
assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 
22,50 per cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
scommessa; 
      2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota
fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento  della  quota  di  prelievo
stabilita per ciascuna scommessa; 
      3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3  per  cento  per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e  nella  misura  del
9,5 per cento per  ciascuna  scommessa  composta  da  piu'  di  sette
eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta  dell'intero
anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa  su  eventi  diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro,  nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino  a  sette
eventi e  nella  misura  dell'8  per  cento  per  ciascuna  scommessa
composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio 2008,  nel  caso  in
cui la raccolta dell'intero anno  2007  afferente  alle  scommesse  a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.150 milioni di euro, nella misura del  3  per  cento  per  ciascuna
scommessa composta fino a sette eventi e nella  misura  del  6,6  per
cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 
      4)per le scommesse a  totalizzatore  su  eventi  diversi  dalle
corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa". 
  13. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'
apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un  massimo  di  30
milioni  di  euro,  sono  direttamente  devoluti  all'Amministrazione
stessa   al   fine   di   promuovere,   attraverso    attivita'    di
sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali
"Torino 2006".