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DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-9-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 (in G.U. 11/11/2005, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-quinquies

Garanzie creditizie in agricoltura
1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per le finalità di cui al comma 2.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1080) che " A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, 231, è incrementato di 3 milioni di euro."