DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-9-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 (in G.U. 11/11/2005, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 1-quinquies
                 Garanzie creditizie in agricoltura

  1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
e'   autorizzato   ad  utilizzare  le  risorse  finanziarie  ad  esso
attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, per le finalita' di cui al comma 2.
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie attivita' istituzionali, a
decorrere  dall'anno  2006, e' autorizzato un contributo di 4 milioni
di  euro  all'ISMEA,  al  cui  onere  si  provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  36 del decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.Lgs. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
1080)  che  "  A  decorrere  dall'anno  2007,  il contributo previsto
dall'articolo  1-quinquies,  comma  2,  del decreto-legge 9 settembre
2005,  n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, 231, e' incrementato di 3 milioni di euro."