DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
            Integrazione della disciplina amministrativa
           degli esercizi pubblici di telefonia e internet

  1.  A  decorrere  dal  quindicesimo  giorno successivo alla data di
entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto e
((fino  al  31 dicembre 2011, chiunque, quale attivita' principale,))
intende  aprire  un  pubblico  esercizio  o  un  circolo  privato  di
qualsiasi  specie,  nel quale sono posti a disposizione del pubblico,
dei  clienti  o  dei  soci  apparecchi  terminali utilizzabili per le
comunicazioni   anche  telematiche,  deve  chiederne  la  licenza  al
questore.  La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione
di  telefoni  pubblici  a  pagamento,  abilitati  esclusivamente alla
telefonia vocale.
  2.  Per  coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1,
la  licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  3.  La  licenza  si  intende  rilasciata  trascorsi sessanta giorni
dall'inoltro  della  domanda.  Si  applicano in quanto compatibili le
disposizioni  dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo
III  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti
in   materia  di  sorvegliabilita'  dei  locali  adibiti  a  pubblici
esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259 , nonche' le attribuzioni degli enti locali in
materia.
  4.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)).
  5.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)).