DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
      Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data di entrata in vigore del  provvedimento  legislativo
di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non  oltre  il  31  dicembre
2008, e' sospesa  l'applicazione  delle  disposizioni  di  legge,  di
regolamento  o  dell'autorita'  amministrativa  che   prescrivono   o
consentono la  cancellazione  dei  dati  del  traffico  telefonico  o
telematico, anche se non  soggetti  a  fatturazione,  e  gli  stessi,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle
informazioni che consentono la tracciabilita' degli accessi, nonche',
qualora disponibili, dei servizi ,  debbono  essere  conservati  fino
alla data di entrata  in  vigore  del  provvedimento  legislativo  di
attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non  oltre  il  31  dicembre
2008, dai fornitori di una rete pubblica di  comunicazioni  o  di  un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,  fatte
salve  le  disposizioni  vigenti  che   prevedono   un   periodo   di
conservazione ulteriore. I  dati  del  traffico  conservati  oltre  i
limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo  30  giugno
2003,  n.  196,  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  per  le
finalita' del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione  penale
per i reati comunque perseguibili. 
  2. All'articolo 55, comma 7,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, le parole: "al momento dell'attivazione  del  servizio"
sono sostituite dalle seguenti: "prima dell'attivazione del servizio,
al momento della consegna o messa  a  disposizione  della  occorrente
scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese  adottano  tutte  le
necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione  dei  dati
anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' del  tipo,
del  numero   e   della   riproduzione   del   documento   presentato
dall'acquirente  ed  assicurano  il  corretto  trattamento  dei  dati
acquisiti". 
  ((2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli  utenti
che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo  traffico
telematico ovvero che utilizzano postazioni  pubbliche  non  vigilate
per  comunicazioni  telematiche  o  punti  di  accesso  ad   internet
utilizzando tecnologia  senza  fili  possono  essere  identificati  e
registrati  anche   in   via   indiretta,   attraverso   sistemi   di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.  Con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o  per
l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi
previsti dal comma 2)). 
  3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma  1,  dopo  le  parole:  "al  traffico  telefonico",  sono
inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,"; 
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mentre,
per le medesime finalita', i dati relativi  al  traffico  telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per sei mesi"; 
c) al comma  2,  dopo  le  parole:  "al  traffico  telefonico",  sono
inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,"; 
d) al comma 2, dopo le parole:  "per  ulteriori  ventiquattro  mesi",
sono inserite le seguenti: "e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi"; 
e) al comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico  ministero
o" sono sostituite  dalle  seguenti:  "pubblico  ministero  anche  su
istanza"; 
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
"4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di  ritenere
che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio  alle  indagini,  il
pubblico ministero dispone  la  acquisizione  dei  dati  relativi  al
traffico  telefonico  con  decreto   motivato   che   e'   comunicato
immediatamente, e comunque non oltre  ventiquattro  ore,  al  giudice
competente per il rilascio dell'autorizzazione in via  ordinaria.  Il
giudice,  entro  quarantotto  ore  dal  provvedimento,  decide  sulla
convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico  ministero
non e' convalidato  nel  termine  stabilito,  i  dati  acquisiti  non
possono essere utilizzati.". 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.