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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 44

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 88 (in G.U. 31/05/2005, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2005)
Testo in vigore dal:  1-6-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-novies

((Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente))
((
1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività".
))