DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in SO n.91, relativo alla G.U. 14/05/2005, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 6-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 14 
                         ONLUS e terzo settore 
 
    1. Le liberalita' in  denaro  o  in  natura  erogate  da  persone
fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa'  in
favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi  per  oggetto
statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei  beni  di
interesse artistico,  storico  e  paesaggistico  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  in  favore  di  fondazioni  e
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo  svolgimento
o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono deducibili dal
reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del  dieci  per
cento del reddito complessivo dichiarato,  e  comunque  nella  misura
massima di 70.000 euro annui. (38)((39)) 
  2. Costituisce in ogni caso presupposto  per  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del  soggetto  che
riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con
completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel  periodo
di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla  chiusura
dell'esercizio,   di   un   apposito   documento   che    rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale,  economica  e  finanziaria.
(38) 
  3. Resta ferma la facolta' di  applicare  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni. (38) 
  4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del  soggetto  erogatore
delle liberalita' siano esposte indebite  deduzioni  dall'imponibile,
operate in violazione dei presupposti  di  deducibilita'  di  cui  al
comma 1, la sanzione di cui all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento  per
cento. (38) 
  5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta  indebita  in  ragione
della  riscontrata  insussistenza,  in  capo  all'ente   beneficiario
dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati  in
comunicazioni rivolte al pubblico ovvero  rappresentati  ai  soggetti
erogatori  delle  liberalita',   l'ente   beneficiario   e   i   suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori  per
le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. (38) 
  6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1  la
deducibilita' di cui al medesimo comma non puo'  cumularsi  con  ogni
altra agevolazione fiscale  prevista  a  titolo  di  deduzione  o  di
detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. (38) 
  7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e'  aggiunta,
in fine, la seguente: "1-quater) le  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie  di  cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca  pubblici,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi  l'Istituto  superiore
di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali."; 
    b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente:  "c)  le  erogazioni  liberali  a  favore  di  universita',
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni  universitarie  pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni
regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi  per
oggetto statutario lo svolgimento o la  promozione  di  attivita'  di
ricerca scientifica,  individuate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,   adottato   su   proposta   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  ovvero  degli  enti  di  ricerca
vigilati dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di  sanita'  e  l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli
enti parco regionali e nazionali;". 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' abrogato. 
  8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005. 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art.  99,  comma
3) la modifica del comma 1 del presente articolo fino all'abrogazione
di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h) del D.Lgs. medesimo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera h)) che "Sono
altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di
cui all'articolo 104, comma 2: 
  [...] 
  h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5  e  6  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80". 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017,  n.  117,  come  modificato  dal  D.L.  16
ottobre 2017,  n.  148,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  4
dicembre 2017, n. 172, ha  disposto  (con  l'art.  99,  comma  3)  la
modifica del comma 1 del presente articolo a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2017  e  fino
all'abrogazione di cui all'articolo  102,  comma  2,  lettera  h  del
D.Lgs. medesimo. 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art.  99,  comma  3  del
D.Lgs. 3 luglio 2017,  n.  117,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere
fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,  comma  1,  del
medesimo codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  117  del  2017
continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino
al 31 dicembre 2017".