DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in SO n.91, relativo alla G.U. 14/05/2005, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 15-5-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13-bis
          (( (Modifiche al testo unico di cui al decreto del
        Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180). ))

    ((1.  Al  testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della
  Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180,  sono apportate le seguenti
  modificazioni:
      a) all'articolo 1:
        1)  al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "salve le eccezioni
  stabilite  nei seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in
  altre disposizioni di legge";
        2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "I  pensionati  pubblici  e  privati possono contrarre con banche e
  intermediari  finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di
  cui  al  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da
  estinguersi  con  cessione  di  quote della pensione fino al quinto
  della  stessa,  valutato  al  netto  delle  ritenute  fiscali e per
  periodi non superiori a dieci anni.
  Possono  essere  cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o
  le indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato
  o  dai  singoli  enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali
  casse  di  previdenza,  le  pensioni e gli assegni di invalidita' e
  vecchiaia  corrisposti  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
  sociale,  gli  assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e
  fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere
  la  garanzia  dell'assicurazione  sulla  vita  che  ne  assicuri il
  recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario";
      b) all'articolo 52:
        1)  al primo comma, le parole: "per il periodo di cinque o di
  dieci  anni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "per un periodo non
  superiore  ai  dieci  anni" e sono soppresse le parole: "ed abbiano
  compiuto,  nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e,
  nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile
  per l'indennita' di anzianita'";
        2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
  "Nei  confronti  dei  medesimi  impiegati  e  salariati  assunti in
  servizio   a  tempo  determinato,  la  cessione  del  quinto  dello
  stipendio  o del salario non puo' eccedere il periodo di tempo che,
  al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza
  del  contratto  in  essere.  Alla  cessione del trattamento di fine
  rapporto  posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non
  si applica il limite del quinto.
  I  titolari  dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero
  3),   del   codice   di   procedura   civile  con  gli  enti  e  le
  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, primo comma, del presente
  testo  unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere
  un  quinto  del  loro  compenso,  valutato  al netto delle ritenute
  fiscali,  purche'  questo  abbia carattere certo e continuativo. La
  cessione  non  puo'  eccedere  il  periodo di tempo che, al momento
  dell'operazione,  deve  ancora  trascorrere  per  la  scadenza  del
  contratto  in  essere.  I compensi corrisposti a tali soggetti sono
  sequestrabili  e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del
  codice di procedura civile";
      c) all'articolo 55:
        1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa;
        2)  al  quarto  comma,  nel  primo  periodo,  e' soppressa la
  parola:
  "Non"  e  le  parole:  "Istituto  nazionale  per  l'assistenza  dei
  dipendenti degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti:
  "Istituto    nazionale    di    previdenza    per    i   dipendenti
  dell'Amministrazione  pubblica"; nel secondo periodo le parole: "Lo
  stesso  divieto  vale  per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si
  possono perseguire".
  2.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato
  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
  400,   sentite  le  organizzazioni  di  categoria  degli  operatori
  professionali  interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti
  per l'attuazione del presente articolo.))