DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 06/06/2023
Testo in vigore dal: 27-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 53 
            Siti Internet delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni realizzano  siti  istituzionali  su
reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche'
di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte  delle  persone
disabili,  completezza  di  informazione,  chiarezza  di  linguaggio,
affidabilita', semplicita' di' consultazione,  qualita',  omogeneita'
ed interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente  reperibili
e consultabili i dati di cui all'articolo 54. 
  1-bis.  Le   pubbliche   amministrazioni   pubblicano,   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  anche
il catalogo dei dati e dei metadati ((...)), nonche'  delle  relative
banche dati  in  loro  possesso  e  i  regolamenti  che  disciplinano
l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il  riutilizzo  di
tali dati e  metadati,  fatti  salvi  i  dati  presenti  in  Anagrafe
tributaria. 
  1-ter. Con le ((Linee guida)) sono definite  le  modalita'  per  la
realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.