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DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 79

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe ((e di edifici istituzionali)).

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004, n. 139 (in G.U. 29/05/2004, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-2013
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Art. 4

Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. (2) (3a) (3)
((4))
1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il venir meno delle condizioni tecniche, economiche e ambientali che ne giustificano l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può avviare la procedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempi-menti di cui alì articolo 1.
2. Il Registro italiano dighe predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.
4. Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 e alle condizioni di sicurezza di cui al presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1 del presente articolo, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."
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AGGIORNAMENTO (3a)

Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012."
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 421) che "Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 marzo 2013."