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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2004, n. 287

Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2015)
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Testo in vigore dal:  16-12-2004

Art. 10

Nomina del maestro direttore e del maestro vice direttore
1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori i concorrenti classificatisi al primo posto nei concorsi per maestro direttore e per maestro vice direttore. I vincitori del concorso sono nominati:
a) maggiore, il maestro direttore della Banda musicale;
b) tenente, il maestro vice direttore della Banda musicale.
2. La nomina di cui al comma 1 decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
3. Il maestro direttore e il maestro vice direttore sono computati nell'organico del ruolo speciale.
4. Con il grado di cui al comma 1, il maestro direttore o il maestro vice direttore sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante il quale prestano servizio nella Banda musicale e frequentano un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
5. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.
7. Il maestro direttore e il maestro vice direttore, se giudicati idonei ai sensi del comma 6, hanno l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova.
8. Il maestro direttore o il maestro vice direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili, se già in servizio nella Guardia di finanza, è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.