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DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. 237

Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2004, n. 265 (in G.U. 10/11/2004, n.264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2005)
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Testo in vigore dal:  23-6-2005
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Art. 2

(Fornitura dei servizi
di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale)
1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
.
3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per
le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
.