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DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 79

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe ((e di edifici istituzionali)).

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004, n. 139 (in G.U. 29/05/2004, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  30-5-2004
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Art. 3

Monitoraggio degli interventi e
Disposizioni per il Registro italiano dighe
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato è composto da cinque esperti, di comprovata capacità ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attività ordinaria del personale, senza
((deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe.
((
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di Euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((
3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge l° agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
))
4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attività di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.