DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di ((opere dell'ingegno)), nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 (in G.U. 22/05/2004, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
Testo in vigore dal: 23-5-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
                 Societa' per lo sviluppo dell'arte,
           della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a."

  1.  In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60,
   comma  4,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
   infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il Ministro
   dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le
   attivita'  culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
   vigore  del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui
   all'articolo  13,  comma  1,  della  legge 1° agosto 2002, n. 166,
   relativi  agli  esercizi  finanziari  2003  e  2004,  sui quali va
   calcolata  l'aliquota  del tre per cento prevista dall'articolo 60
   della  citata  legge  n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e
   delle  finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in
   termini di residui, di competenza e di cassa.
  2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per
   i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
   infrastrutture  e  dei  trasporti, e' approvato il programma degli
   interventi  da  finanziare con le risorse di cui al medesimo comma
   1.  Tale  programma  puo'  ricomprendere anche interventi a favore
   delle  attivita' culturali e dello spettacolo. ((Il Ministro per i
   beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione
   sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma)).
  3.  Con  apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui
   al  comma  1,  tra  la  Societa'  per lo sviluppo dell'arte, della
   cultura  e  dello  spettacolo "Arcus S.p.a.", ed i Ministeri per i
   beni  e  le  attivita'  culturali  e  delle  infrastrutture  e dei
   trasporti,  sono  disciplinati  i  criteri  e  le modalita' per la
   realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
  4.  All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e
   successive  modificazioni,  dopo le parole: "Ministro per i beni e
   le attivita' culturali", sono inserite le seguenti: ", di concerto
   con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".