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DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di ((opere dell'ingegno)), nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 (in G.U. 22/05/2004, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal:  23-5-2004
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Art. 3

Società per lo sviluppo dell'arte,
della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a."
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
((Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma))
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3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.", ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministro per i beni e le attività culturali", sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".