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DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di ((opere dell'ingegno)), nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 (in G.U. 22/05/2004, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal:  2-4-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attività cinematografiche, dello spettacolo e dello sport;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di contrasto alla diffusione
telematica abusiva di opere dell'ingegno
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43))
.
2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".
4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro.
Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".
9. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.". ))