DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 92
                      Premio per i ritrovamenti

  1.  Il  Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del
valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
b) al   concessionario   dell'attivita'   di   ricerca,   ((  di  cui
   all'articolo  89,  qualora  l'attivita' medesima non rientri tra i
   suoi scopi istituzionali o statutari;))
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
   dall'articolo 90.

  2.  Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione
prevista  dall'articolo  89  ovvero  sia  scopritore  della  cosa, ha
diritto  ad  un premio non superiore alla meta' del valore delle cose
ritrovate.
  3.  Nessun  premio  spetta  allo scopritore che si sia introdotto e
abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o
del possessore.
  4.  Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio
di  parte  delle  cose  ritrovate. In luogo del premio, l'interessato
puo'  ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare,
secondo  le  modalita'  e con i limiti stabiliti con decreto adottato
dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il
Ministro,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.