DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 68 
                  Attestato di libera circolazione 
 
   1. Chi intende far uscire in via definitiva dal  territorio  della
Repubblica le cose indicate nell'articolo 65,  comma  3,  deve  farne
denuncia  e  presentarle  al  competente  ufficio  di   esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore  venale,
al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. 
   2. L'ufficio  di  esportazione,  entro  tre  giorni  dall'avvenuta
presentazione della cosa, ne da' notizia  ai  competenti  uffici  del
Ministero, che segnalano ad esso, entro i  successivi  dieci  giorni,
ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per
l'uscita definitiva. 
   3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'  del  valore
indicato, rilascia o nega con motivato  giudizio,  anche  sulla  base
delle segnalazioni  ricevute,  l'attestato  di  libera  circolazione,
dandone comunicazione all'interessato  entro  quaranta  giorni  dalla
presentazione della cosa. 
   4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato
di libera circolazione gli uffici di  esportazione  accertano  se  le
cose  presentate,  in  relazione  alla  loro  natura  o  al  contesto
storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico,  documentale
o  archivistico,  a  termini  dell'articolo  10.  Nel  compiere  tale
valutazione gli uffici di esportazione si attengono  a  indirizzi  di
carattere generale stabiliti ((con decreto del Ministro)), sentito il
competente organo consultivo. 
   5.   L'attestato   di    libera    circolazione    ha    validita'
((quinquennale)) ed e' redatto in tre originali,  uno  dei  quali  e'
depositato  agli   atti   d'ufficio;   un   secondo   e'   consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto;  un
terzo e' trasmesso  al  Ministero  per  la  formazione  del  registro
ufficiale degli attestati. 
   6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di  dichiarazione,
ai sensi dell'articolo 14. A tal fine,  contestualmente  al  diniego,
sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo  14,
comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al  comma
4 del medesimo articolo. 
   7. Per le cose di proprieta' di  enti  sottoposti  alla  vigilanza
regionale, l'ufficio  di  esportazione  acquisisce  il  parere  della
regione, che e' reso nel termine perentorio di  trenta  giorni  dalla
data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante.