DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 64
             Attestati di autenticita' e di provenienza

   1.  Chiunque  esercita  l'attivita'  di  vendita  al  pubblico, di
esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla
vendita  di  opere  di  pittura,  di  scultura,  di grafica ovvero di
oggetti  d'  antichita'  o  di  interesse  storico od archeologico, o
comunque  abitualmente  vende  le  opere  o  gli oggetti medesimi, ha
l'obbligo  di  consegnare  all'acquirente la documentazione (( che ne
attesti))  l'autenticita'  o  almeno  la  probabile attribuzione e la
provenienza   ((delle  opere  medesime));  ovvero,  in  mancanza,  di
rilasciare,  con le modalita' previste dalle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione amministrativa, una
dichiarazione    recante    tutte    le    informazioni   disponibili
sull'autenticita'  o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale
dichiarazione,  ove  possibile  in relazione alla natura dell'opera o
dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi.